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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19600/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cointestatario)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta dal marito contro la moglie per ottenere l’accertamento della proprietà delle somme affluite su alcuni conti correnti cointestati e la restituzione di quanto da lei prelevato. L’attore sosteneva che le somme fossero proventi della propria attività lavorativa all’estero e che la moglie dovesse solo amministrarle in forza di un mandato, mentre la convenuta deduceva che i conti erano stati alimentati con risorse destinate al mantenimento della famiglia e alla gestione del ménage domestico. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, valorizzando la presunzione di contitolarità derivante dalla cointestazione e condannando la moglie alla restituzione della metà di quanto prelevato da uno dei conti. La Corte d’appello, invece, dopo c.t.u. contabile, aveva ritenuto provata in larga parte la provenienza delle rimesse dai redditi di lavoro del marito e aveva condannato la moglie alla restituzione di una somma assai più elevata, detraendo quanto di esclusiva spettanza della moglie. Avverso l’ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per cassazione, la moglie ha proposto ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente affermato che la dimensione endofamiliare della vicenda non era stata prospettata nei gradi di merito, mentre dagli atti emergeva che entrambi i coniugi avevano dedotto che le somme sui conti erano state in tutto o in parte destinate ai bisogni della famiglia. Contestava inoltre che la Corte avesse svalutato la rilevanza di tale destinazione familiare e avesse impropriamente ritenuto inammissibile la censura, nonché che avesse mal valutato il contenuto degli atti e il tema della cointestazione quale fonte di presunzione di contitolarità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato, in primo luogo, un vizio autonomo di inammissibilità per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa, non essendo sufficiente il mero rinvio al precedente ricorso per cassazione. In secondo luogo, ha escluso che sussistesse l’errore di fatto revocatorio dedotto dalla ricorrente: la doglianza, infatti, non riguardava una svista percettiva su un fatto incontestato, ma tendeva a criticare la valutazione e l’interpretazione del contenuto degli atti di causa e delle difese svolte nei gradi di merito e nel precedente giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito che l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontrovertibilmente smentito dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti; non può invece riguardare errori di giudizio o valutazioni probatorie. Poiché la questione della destinazione familiare delle somme e della cointestazione del conto era stata oggetto di dibattito tra le parti, la censura era inidonea a integrare errore revocatorio. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di revocazione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma posta a base del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione; la domanda è ammissibile solo nei limiti dell’errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto decisivo, non già in una valutazione o interpretazione errata delle risultanze processuali.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per revocazione deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa; il semplice rinvio ad altri atti non è sufficiente.

  • art. 398, comma 2, c.p.c.

    È richiesto, a pena di inammissibilità, che nel ricorso sia indicato il motivo di revocazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; è denunciabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.

  • art. 1854 c.c.

    La cointestazione del conto corrente tra coniugi attribuisce ai cointestatari la qualità di creditori o debitori solidali e fa presumere la contitolarità del rapporto, superabile con prova contraria.

  • art. 143 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, ma ritenuto non decisivo nel diverso contesto della cointestazione del conto corrente.

  • art. 316-bis c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sul dovere di contribuzione ai bisogni familiari; la Corte osserva che il principio è pertinente soprattutto in contesti di separazione e spese familiari, non per sovvertire la presunzione di contitolarità del conto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione, l’errore di fatto è configurabile solo se la pronuncia si fonda sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che gli atti di causa smentiscono in modo immediato e incontestabile, e purché quel fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio la doglianza che mira a contestare la valutazione del contenuto degli atti, la lettura delle difese o l’interpretazione delle risultanze processuali: tali censure investono un errore di giudizio, non di fatto.
  • Il ricorso per revocazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; il requisito non è soddisfatto da un mero rinvio al precedente ricorso per cassazione o alla motivazione della decisione impugnata.
  • La cointestazione di un conto corrente determina, nei rapporti interni e verso i terzi, una presunzione di contitolarità e di solidarietà passiva/attiva dei saldi, superabile soltanto mediante prova contraria, anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
  • La deduzione che somme confluite in conto siano state utilizzate per finalità familiari non esclude di per sé la disciplina della cointestazione del conto, ma è un tema fattuale che, se discusso nel merito, non può essere trasformato in errore revocatorio in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveObbligazioni solidali
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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