Sentenza n. 247/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a percepire i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente condanna dell'INPS alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo tali benefici nella relativa base di calcolo, nonché al pagamento delle somme dovute con interessi. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. Il giudizio è stato definito in forma semplificata, in ragione della consolidata giurisprudenza sul beneficio spettante agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Il giudice ha ritenuto irrilevante, ai fini della questione, l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile e non al calcolo dell'indennità di buonuscita. Ha inoltre escluso che l'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 abbia fatto rivivere la formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, sicché non opera la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso. Infine, ha affermato che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00 per spese di giudizio, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato al passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la presentazione della domanda di collocamento a riposo; il termine non è decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Riguarda la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell'indennità di buonuscita.
art. 11 l. n. 231/1990
La sua abrogazione non determina la reviviscenza della disposizione precedentemente sostituita e non reintroduce la limitazione del beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990, disposta dal Codice dell'ordinamento militare, non comporta la reviviscenza della formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia è matura e la questione è già stata consolidatamente risolta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Impone all'istituto soccombente il rimborso del contributo unificato versato, al passaggio in giudicato della sentenza.
Massime di principio
- Agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile o militare spettano i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
- I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 devono essere inclusi nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, nonostante l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 si riferisca alla base pensionabile e non all'indennità di buonuscita.
- L'abrogazione dell'art. 11 l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987; pertanto, non è vigente una limitazione del beneficio alle cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale quanto alla fruizione dei sei scatti, essendo diretto esclusivamente a regolare la decorrenza del collocamento a riposo.
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