Cassazione Civile, Ordinanza n. 20874/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un dipendente della Provincia di Cosenza nei ruoli statali ai sensi della L. n. 124/1999. Il lavoratore chiedeva il riconoscimento non solo del trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza, ma anche dell'anzianità di servizio maturata, con conseguente inquadramento in una fascia stipendiale più elevata. Dopo un primo giudizio di legittimità che aveva cassato la precedente decisione e rinviato alla Corte d'appello per verificare se, al momento del trasferimento, vi fosse stato un peggioramento del trattamento economico globale, il giudice del rinvio ha esaminato le buste paga 1999-2000 e ha ritenuto che, effettuato un raffronto omogeneo tra le due posizioni, il trattamento presso l'amministrazione di destinazione fosse complessivamente migliorativo, escludendo compensi eventuali e voci non riferibili al 1999. In particolare ha incluso nel trattamento di provenienza alcune voci stipendiali e ha ritenuto irrilevante la pretesa di un calcolo integrale dell'anzianità maturata presso l'ente cedente, affermando che la lesione tutelabile non consiste nel mancato riconoscimento dell'anzianità in sé, ma solo nel peggioramento economico. Il ricorrente ha proposto sette motivi: nullità della sentenza per incertezza sui soggetti del giudizio e mancata pronuncia verso l'Ufficio scolastico regionale; violazione di legge e dei CCNL per avere escluso dagli arretrati la voce relativa al 1999; omesso esame del fatto decisivo relativo alla riferibilità al 1999 degli arretrati contratto; violazione di legge per avere escluso dal raffronto il premio incentivante; nullità per motivazione irriducibilmente contraddittoria sul trattamento di alcune voci; omessa pronuncia sul mancato riconoscimento dell'intera anzianità e sul re-inquadramento stipendiale; omessa o insufficiente motivazione e violazione di norme processuali per il mancato espletamento di una c.t.u. contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha preliminarmente rilevato la nullità della notifica, ma ha ritenuto di non disporne la rinnovazione per ragioni di economia processuale, poiché il ricorso era comunque inammissibile. Nel merito ha respinto tutte le censure: la prima perché non vi era incertezza sul soggetto evocato in giudizio, essendo l'Ufficio scolastico regionale mera articolazione del Ministero; la seconda e la terza perché le doglianze miravano in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e, comunque, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione probatoria; la quarta perché i premi incentivanti e gli emolumenti accessori non certi nell'an e nel quantum non rilevano ai fini del c.d. maturato economico; la quinta perché non sussisteva un'anomalia motivazionale tale da integrare nullità della sentenza; la sesta perché la Corte di rinvio aveva effettivamente deciso sulla domanda, escludendo il peggioramento economico; la settima perché la mancata ammissione della c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice ed era comunque richiesta in modo esplorativo. Nulla è stato disposto sulle spese perché il Ministero non ha svolto difese.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218
norma di interpretazione autentica che chiarisce il senso dell'art. 8 della L. n. 124/1999 nel senso della conservazione del solo maturato economico a seguito del trasferimento nei ruoli statali
L. n. 124/1999, art. 8
va inteso, in combinazione con la norma interpretativa successiva, come garanzia della conservazione del trattamento economico già maturato, non dell'intera anzianità ai fini di progressione di carriera
art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.
la sua violazione non sussiste quando non vi sia reale incertezza sui soggetti della decisione; eventuali omissioni formali possono integrare al più errore materiale emendabile
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile
art. 360 c.p.c., n. 3
il vizio di violazione di legge richiede un'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la contestazione della ricostruzione del fatto
art. 360 c.p.c., n. 4
la censura per nullità processuale deve indicare specificamente il vizio e, se riguarda istruttorie in appello, spiegare perché l'istruzione richiesta avrebbe potuto mutare l'esito
art. 360 c.p.c., n. 5
riformulato nel senso dell'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non dell'omessa valutazione di singoli elementi istruttori
art. 112 c.p.c.
non vi è omessa pronuncia quando il giudice decida sulla domanda, sia pure respingendola in base alla regula iuris applicata
art. 116 c.p.c.
invocato dalla parte, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del fatto
art. 2103 c.c.
richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato alla luce dell'accertamento sul mancato peggioramento retributivo
art. 75 c.p.c.
l'Ufficio scolastico regionale, quale organo privo di soggettività, agisce/processa in rappresentanza del Ministero
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione alla motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente e comprensibile
art. 345, comma 2, c.p.c.
la deduzione relativa al mancato ingresso di istanze istruttorie è ammissibile solo se si spiega la loro decisività sull'esito del giudizio
Massime di principio
- Nel caso del personale transitato da un ente locale allo Stato, la tutela riconosciuta dall'ordinamento riguarda la conservazione del trattamento economico effettivamente goduto al momento del trasferimento; l'anzianità pregressa non è autonomamente azionabile per ottenere un diverso inquadramento o una ricostruzione di carriera, salvo che il suo mancato riconoscimento determini un peggioramento economico concreto.
- Ai fini del raffronto tra trattamento economico di provenienza e di destinazione, vanno considerate solo le voci certe, stabili e riferibili al periodo rilevante; gli emolumenti accessori eventuali o non determinabili nell'an e nel quantum non integrano il maturato economico da preservare.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la censura mira a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile in sede di legittimità.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli documenti o prove.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove.
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non è di per sé sindacabile in cassazione, essendo espressione del potere discrezionale del giudice; la censura è utile solo se si dimostra la concreta decisività dell'istruzione richiesta.
- L'Ufficio scolastico regionale può essere evocato nel contenzioso scolastico come articolazione del Ministero priva di autonoma soggettività, con la conseguenza che non determina nullità la mancata separata intestazione o pronuncia nei suoi confronti.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di rinvio si sia espresso sulla domanda applicando la regula iuris indicata dalla cassazione e rigettandola nel merito.
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