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Sentenza

Sentenza del 03/08/2017 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Operazione ritenuta soggettivamente inesistente - Necessità convergenza di elementi presuntivi ed indiziari tra loro coerenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di un terreno, sostenendo che l’operazione fosse soggettivamente inesistente. Secondo l’Ufficio, la società venditrice sarebbe stata un mero schermo e il pagamento del prezzo sarebbe stato fittizio o realizzato mediante partite di giro. A sostegno della tesi venivano richiamati i collegamenti tra i soci delle società, il mancato incasso di alcuni assegni, la provenienza della provvista finanziaria e la distribuzione di utili ai soci della società venditrice.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’annullamento dell’accertamento IVA. Il Collegio ha ritenuto che il rogito notarile avesse prodotto i suoi effetti giuridici ed economici, con effettivo trasferimento della proprietà del terreno, e che la società acquirente avesse finanziato l’acquisto principalmente mediante indebitamento bancario. Gli elementi indicati dall’Ufficio sono stati ritenuti generici, temporalmente incoerenti o isolati, e quindi insufficienti a provare l’interposizione fittizia. La distribuzione di utili ai soci della venditrice, qualificata come reddito da partecipazione e fiscalmente distinta, non poteva essere utilizzata come indizio dell’inesistenza soggettiva dell’operazione. L’Agenzia è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in 6.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Articolo 2729 del codice civile

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.

    La prova dell’inesistenza soggettiva può fondarsi su presunzioni, ma soltanto quando gli indizi siano plurimi, convergenti, gravi, precisi e concordanti. Un’anomalia isolata o un collegamento societario generico non sono sufficienti.

  • Articolo 39 del D.P.R. 600/1973

    Nell’accertamento delle imposte sui redditi l’Amministrazione deve fondare la ricostruzione induttiva o presuntiva su elementi probatori idonei e coerenti; la mera apparenza di collegamenti tra soggetti non dimostra, da sola, l’inesistenza dell’operazione.

  • Articoli 54 e seguenti del D.P.R. 633/1972

    In materia IVA l’Ufficio deve provare i presupposti della rettifica o del recupero dell’imposta, compresa l’eventuale inesistenza soggettiva dell’operazione, mediante elementi diretti o una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione contesta l’inesistenza soggettiva di un’operazione, deve dimostrare che il soggetto indicato in fattura non sia il reale fornitore, superando con prova rigorosa la presunzione derivante da un contratto e, in particolare, da un rogito notarile.
  • Il rogito notarile costituisce un elemento probatorio rilevante, soprattutto se il trasferimento del bene e il pagamento del prezzo risultano effettivi e documentati.
  • I rapporti societari, le partecipazioni incrociate o l’appartenenza dei soci a un gruppo economico possono essere indizi, ma non dimostrano automaticamente l’interposizione fittizia: devono collegarsi concretamente alla specifica operazione contestata.
  • Un’anomalia nel pagamento, come il mancato incasso di alcuni assegni, può avere rilevanza indiziaria, ma se resta isolata non è sufficiente a provare l’inesistenza soggettiva dell’intera operazione.
  • La provenienza della provvista finanziaria deve essere valutata concretamente: la presenza di finanziamenti bancari e di flussi finanziari tracciabili può escludere l’ipotesi di un pagamento meramente apparente.
  • La distribuzione di utili ai soci della società venditrice appartiene, di regola, alla sfera dei rapporti societari e reddituali dei soci e non può essere utilizzata automaticamente per negare l’effettività di una cessione soggetta a IVA.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare rogiti, fatture, contratti, quietanze, estratti conto, documentazione bancaria e prove dell’effettivo trasferimento e utilizzo del bene, così da dimostrare la sostanza economica dell’operazione.

Testo integrale

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