Sentenza del 03/08/2017 n. 4901 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Presupposto - Autonoma organizzazione - Impiego saltuario di altro professionista e di prestazioni di agenzia di servizi - Non sussiste - Rimborso - Spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. Il contribuente impiegava beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e si avvaleva soltanto in modo saltuario della prestazione di un altro professionista e dei servizi di un'agenzia. Occorreva quindi stabilire se tali modalità di svolgimento dell'attività integrassero un'organizzazione autonoma rilevante ai fini IRAP.
La decisione
È stato riconosciuto che l'autonoma organizzazione non sussiste quando l'attività professionale è svolta con beni strumentali essenziali e con un apporto lavorativo altrui limitato, occasionale o meramente esecutivo. Nel caso concreto, l'impiego saltuario di un altro professionista e il ricorso a un'agenzia di servizi non sono stati ritenuti sufficienti a integrare il presupposto impositivo. Di conseguenza, il contribuente ha diritto al rimborso dell'IRAP versata.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per i professionisti, tale requisito non ricorre se l'organizzazione è costituita da beni strumentali minimi e da un apporto lavorativo altrui non significativo, occasionale o limitato a mansioni esecutive.
Cassazione n. 9451/2016
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui l'utilizzo non eccedente il minimo indispensabile di beni strumentali e di lavoro altrui non determina, di per sé, autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Massime di principio
- Per valutare l'assoggettamento a IRAP di un professionista occorre verificare concretamente il livello di organizzazione dell'attività, non la mera esistenza di costi o collaborazioni.
- L'impiego di beni strumentali ordinari e indispensabili, senza eccedenze rispetto alle necessità minime dell'attività, non dimostra autonomamente la presenza di un'organizzazione rilevante.
- La collaborazione saltuaria di altri professionisti o il ricorso a servizi esterni non fanno scattare automaticamente l'IRAP, soprattutto se non comportano una struttura stabile, significativa e autonoma.
- L'assenza di dipendenti, oppure l'impiego di personale limitato a mansioni esecutive, costituisce un elemento favorevole all'esclusione del presupposto dell'autonoma organizzazione.
- Chi chiede il rimborso deve documentare la natura minima o occasionale dei mezzi e delle collaborazioni utilizzati, mentre la valutazione deve concentrarsi sull'effettiva capacità dell'organizzazione di potenziare l'attività professionale.
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