Sentenza del 03/08/2017 n. 1219 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Enti locali - distacco di personale a società di capitali - soggettività IVA della società - imponibilità delle prestazioni di servizi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Imperia che aveva accolto il ricorso della società contro tre avvisi di accertamento. Le contestazioni riguardavano: la soggettività passiva IVA della società, la mancata applicazione dell'IVA alle somme relative al personale comunale temporaneamente distaccato, la contabilizzazione come versamenti in conto capitale delle somme ricevute dal Comune per lavori di manutenzione straordinaria e la conseguente deduzione dei costi e ammortamento delle opere realizzate su beni comunali. La società sosteneva invece di essere assimilabile a un organismo pubblico, che il distacco fosse legittimo e non imponibile ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 67/1988 e che le somme ricevute avessero natura di contributi o versamenti patrimoniali.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio. Ha riconosciuto che la S.r.l., anche se interamente partecipata dal Comune e operante in house, è un soggetto passivo IVA ai sensi dell'art. 4, comma 2, n. 1, del D.P.R. n. 633/1972. Ha tuttavia confermato la non imponibilità IVA del mero rimborso dei costi del personale comunale distaccato, poiché non risultava corrisposto alcun importo superiore al costo effettivo della manodopera. Ha invece riqualificato le somme ricevute per manutenzioni straordinarie e opere realizzate come corrispettivi di prestazioni di servizi, imponibili ai fini IVA e rilevanti ai fini IRES, escludendo la loro qualificazione come versamenti in conto capitale. Ha disposto il riconoscimento dei costi sostenuti dalla società e il conseguente ricalcolo della base imponibile IRES e della detrazione IVA. Le sanzioni sono state disapplicate per obiettiva incertezza normativa ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 212/2000. Le spese di giudizio sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
Art. 4, comma 2, n. 1, D.P.R. n. 633/1972
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle società commerciali.
Una società di capitali partecipata integralmente da un ente pubblico conserva la propria distinta soggettività privatistica e, in quanto S.r.l., è normalmente soggetto passivo IVA. La natura in house non determina l'esclusione automatica dall'imposta.
Art. 8, comma 35, Legge n. 67/1988
Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'IVA i prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
Il distacco o prestito di personale non è imponibile IVA quando il distaccatario rimborsa esattamente il costo effettivo sostenuto per il personale, senza maggiorazioni o ulteriori corrispettivi.
Art. 23-bis e art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001
Le disposizioni disciplinano l'assegnazione o il distacco temporaneo di personale pubblico. Nel caso concreto, la legittimità amministrativa del distacco è stata ritenuta non più contestabile in appello, essendo passata in giudicato.
Art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000
Le sanzioni tributarie possono essere disapplicate quando ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme. La Commissione ha ritenuto sussistente tale incertezza con riferimento alla tassazione IVA delle società in house e alla qualificazione delle operazioni.
Art. 88, comma 4, TUIR
La qualificazione di una somma come versamento in conto capitale richiede che essa sia destinata a incrementare il patrimonio societario e non costituisca il corrispettivo di una prestazione. Nel caso concreto, la correlazione tra erogazioni comunali e lavori commissionati ha escluso la natura patrimoniale.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
La compensazione delle spese di giudizio è stata ritenuta giustificata dalla soccombenza reciproca delle parti.
Massime di principio
- Una società di capitali controllata da un Comune, anche se qualificata come società in house e incaricata di perseguire finalità pubbliche, resta normalmente un soggetto distinto dall'ente pubblico e soggetto agli obblighi IVA propri delle società commerciali.
- Il distacco di personale è escluso dall'IVA solo quando il pagamento del distaccatario costituisce un rimborso esatto dei costi effettivi del personale. Se il rimborso eccede tali costi o il personale è inserito in una prestazione complessa e unitaria, l'intero corrispettivo può diventare imponibile.
- Per stabilire se una somma versata da un ente pubblico sia un contributo in conto capitale o il corrispettivo di un servizio occorre verificare la sostanza dell'operazione: l'esistenza di un incarico specifico, di lavori individuati e di pagamenti collegati alla loro esecuzione indica normalmente un rapporto sinallagmatico e quindi una prestazione imponibile.
- Le opere o manutenzioni realizzate su beni dell'ente committente non possono essere automaticamente trattate come incrementi patrimoniali della società esecutrice; se la società non dispone di un autonomo diritto sul bene, l'operazione può dover essere contabilizzata come servizio reso al committente.
- Quando l'Amministrazione riqualifica un'operazione come prestazione imponibile, devono essere considerati anche i costi direttamente sostenuti per realizzarla, con riconoscimento della deducibilità ai fini delle imposte dirette e della detrazione dell'IVA sugli acquisti, evitando una tassazione dell'ammontare lordo.
- In presenza di orientamenti interpretativi contrastanti o di effettiva difficoltà nel qualificare fiscalmente una struttura in house e i relativi flussi finanziari, le sanzioni possono essere disapplicate per obiettiva incertezza normativa, anche se l'imposta resta dovuta.
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