Sentenza del 03/08/2017 n. 483 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Condono fiscale e rimborso: il primo preclude il secondo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sulla domanda di rimborso IRAP. Sosteneva che una parte dei redditi derivasse dall'attività di medico di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e fosse priva del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Agenzia contestava il rimborso per l'esistenza di un'autonoma organizzazione, per la tardività della domanda relativa al 1999 e, per gli anni 2000-2002, per l'adesione al condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002. Il contribuente chiedeva inoltre il rigetto dell'appello dell'Ufficio e, con appello incidentale, l'accoglimento integrale della propria domanda.
La decisione
La CTR ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e respinto quello incidentale del contribuente. Ha ritenuto che l'adesione al condono per le annualità interessate precludesse qualsiasi successiva richiesta di rimborso, anche fondata sull'asserita mancanza del presupposto IRAP. Ha inoltre rilevato che la domanda relativa al 1999 era tardiva perché presentata oltre il termine di quarantotto mesi. Nel merito, ha affermato che i compensi derivanti dall'attività di medico di base convenzionato con il SSN non sono soggetti a IRAP in assenza di un'autonoma organizzazione rilevante, mentre lo sono i redditi derivanti dall'attività di medicina del lavoro svolta con l'ausilio di un dipendente. Poiché il contribuente non aveva formulato una richiesta subordinata limitata alla sola parte non imponibile, il collegio ha accolto integralmente l'appello dell'Ufficio senza rideterminare il rimborso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, articolo 9
La presentazione dell'istanza di definizione automatica preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata.
L'adesione al condono costituisce una scelta alternativa rispetto alla contestazione ordinaria dell'imposta. Una volta definita l'annualità mediante condono, il contribuente non può successivamente chiedere il rimborso delle somme versate, neppure sostenendo che mancasse in origine il presupposto dell'imposta.
Termine di quarantotto mesi per il rimborso delle imposte dirette
Termine di quarantotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso.
La domanda di rimborso presentata oltre il termine previsto è irricevibile o comunque non può essere accolta per decadenza, indipendentemente dalla fondatezza sostanziale della pretesa.
Principio dell'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP per il medico convenzionato con il SSN
Il reddito del medico di base derivante dal SSN è esente da IRAP quando l'eventuale ausilio di un'infermiera serve solo a migliorare la prestazione sanitaria e non ad aumentare i ricavi.
I compensi percepiti dal medico di base convenzionato con il SSN non sono soggetti a IRAP se l'attività è svolta senza un'organizzazione autonoma significativa. La presenza di un collaboratore meramente esecutivo e funzionale all'assistenza può non integrare il presupposto impositivo.
Divieto di pronuncia ultra o extra petitum
Divieto di pronuncia ultra e/o extra petitum.
Il giudice non può attribuire una tutela diversa o maggiore rispetto a quella richiesta. Se il contribuente non formula una domanda subordinata per ottenere almeno il rimborso della parte non imponibile, il giudice può essere impedito dal riconoscere autonomamente tale risultato.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale per una determinata annualità normalmente impedisce di chiedere successivamente il rimborso delle imposte relative alla stessa annualità, anche quando il rimborso sia fondato sull'assenza del presupposto impositivo.
- Prima di presentare una domanda di rimborso occorre verificare sia l'eventuale adesione a definizioni agevolate sia il rispetto del termine decadenziale applicabile.
- Per l'IRAP dei professionisti, l'esistenza dell'imposta dipende dall'autonoma organizzazione: l'uso di un collaboratore non determina automaticamente l'imponibilità, ma va valutato in relazione al ruolo svolto e all'incremento della capacità produttiva.
- Un professionista che svolge attività diverse deve distinguere i redditi eventualmente non soggetti a IRAP da quelli prodotti mediante un'organizzazione autonoma imponibile.
- Quando esistono più possibili esiti, è prudente formulare domande principali e subordinate, chiedendo espressamente almeno il rimborso della quota eventualmente riconoscibile; in mancanza, il giudice non può attribuire d'ufficio una tutela non richiesta.
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