Sentenza del 03/08/2017 n. 4905 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello - Sottoscrizione - Provenienza dall'Ufficio - Sufficienza - Delega - Non necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la validità dell'appello per l'assenza, nel giudizio, di una specifica delega che legittimasse il soggetto sottoscrittore a rappresentare l'Ufficio e a proporre l'impugnazione.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. In materia di processo tributario, la provenienza dell'appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a esprimerne la volontà si presumono anche quando non venga prodotta una delega specifica. Tale presunzione può essere superata soltanto eccependo e provando che il firmatario non apparteneva all'Ufficio appellante oppure che vi è stata usurpazione del potere di impugnare la sentenza. L'appello è quindi considerato validamente sottoscritto.
Norme richiamate
Decreto legislativo n. 546/1992, articolo 53
La disposizione disciplina l'appello nel processo tributario. La validità della sottoscrizione dell'appello dell'Amministrazione finanziaria non richiede, di regola, la produzione di una specifica delega, poiché la provenienza dall'Ufficio e la legittimazione del sottoscrittore possono presumersi.
Massime di principio
- La mancata esibizione della delega interna non rende automaticamente nullo o inammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate.
- Chi contesta la validità della sottoscrizione deve allegare e provare elementi concreti, come la non appartenenza del firmatario all'Ufficio appellante o l'effettiva usurpazione del potere di impugnazione.
- La semplice contestazione generica dell'assenza di delega non è sufficiente a superare la presunzione di provenienza dell'atto dall'Amministrazione.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra irregolarità meramente interne dell'organizzazione dell'Ufficio e mancanza effettiva del potere di rappresentanza: solo quest'ultima, se provata, può compromettere la validità dell'impugnazione.
- Il principio è conforme all'orientamento della Corte di cassazione, richiamato dalla sentenza, secondo cui la provenienza dell'atto dall'Ufficio e la sua riferibilità alla volontà dell'Amministrazione si presumono in assenza di prova contraria.
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