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Sentenza

Sentenza del 03/08/2017 n. 4911 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Società a ristretta base - Accertamento maggior reddito soci - Condono tombale della società - Effetti - Non si estendono

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione che aveva annullato gli avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 1976 e 1978. Gli avvisi traevano origine dal recupero a tassazione, nei confronti della società a ristretta base partecipativa, di costi inesistenti e spese non documentate, qualificati come utili extracontabili e presuntivamente distribuiti pro quota ai soci. Il contribuente sosteneva che l'accertamento personale fosse illegittimo perché la società aveva definito la propria posizione mediante condono tombale, senza un autonomo accertamento definitivo a suo carico, e perché la distribuzione degli utili era stata desunta soltanto in via induttiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio. Ha stabilito che il condono presentato dalla società non elimina né preclude l'accertamento nei confronti del socio, poiché società e socio hanno posizioni fiscali distinte e indipendenti. Nelle società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili, con inversione dell'onere della prova a carico del socio. Il contribuente avrebbe dovuto contestare sia l'operatività della presunzione sia le risultanze della verifica e la rideterminazione del reddito della società, ma non lo ha fatto. L'appello dell'Agenzia è stato quindi accolto e le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3

    La norma è stata richiamata quale base dell'accertamento del maggior reddito personale del socio.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Costituisce il fondamento della presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, salvo prova contraria.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 41

    È stato richiamato in relazione alla qualificazione delle poste non contabilizzate o indeducibili come utili extracontabili rilevanti anche per il reddito dei soci.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 37

    Richiamato dall'Ufficio tra le disposizioni la cui violazione era stata dedotta nel giudizio.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, soprattutto se familiare, l'Amministrazione finanziaria può presumere che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote.
  • Il socio può essere accertato anche senza un autonomo e definitivo avviso di accertamento notificato alla società: non esiste, in generale, un rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due accertamenti.
  • Il condono tombale o la definizione agevolata della società non si estende automaticamente al socio e non impedisce l'accertamento del suo reddito personale.
  • Il socio che intende contestare l'accertamento deve dimostrare, con elementi concreti, non solo che gli utili non sono stati distribuiti, ma anche l'inesistenza o l'erroneità delle riprese fiscali effettuate nei confronti della società e della conseguente rideterminazione del reddito.
  • La presunzione può essere contrastata, ad esempio, provando la mancata percezione degli utili, l'estraneità del socio alla gestione, l'insussistenza della ristretta base partecipativa o l'infondatezza delle irregolarità contabili accertate.

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