Sentenza del 03/08/2017 n. 1221 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - interposizione fittizia - attribuzione presuntiva dei ricavi al titolare effettivo - legittimità - art. 37, c. 3, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento relativo al 2008, contestando la carenza di motivazione dell'avviso, la ricostruzione dei ricavi dello stabilimento balneare e del chiosco bar, la presunta duplicazione dell'IVA, l'attivazione d'ufficio della partita IVA e l'imputazione a lui dei ricavi formalmente riferiti alla società A.M. s.r.l. L'Ufficio aveva ritenuto simulato il contratto di associazione in partecipazione, qualificando il rapporto sostanziale come affitto di ramo d'azienda e attribuendo al contribuente la gestione effettiva dell'attività.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello principale del contribuente e confermato la rideterminazione, già operata in primo grado, dei maggiori ricavi in Euro 67.121,00 e del reddito d'impresa in Euro 16.396,00. Ha ritenuto valida la motivazione dell'avviso, anche mediante rinvio al PVC già conosciuto e sottoscritto dal contribuente, e legittima l'applicazione dell'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, poiché la gestione effettiva dell'attività risultava riconducibile al contribuente sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti. È stata esclusa la duplicazione d'imposta e ritenuta corretta l'attivazione d'ufficio della partita IVA. È stato inoltre accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di entrambi i gradi, quantificate in Euro 800,00, maggiorate del 50% per le spese di mediazione, oltre al contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
In caso di interposizione, sia reale sia fittizia, è possibile attribuire i redditi al soggetto effettivo titolare dell'attività sulla base degli elementi raccolti.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di imputare ricavi e redditi al soggetto interponente o titolare effettivo, anche quando l'interposizione è formalmente reale, purché la ricostruzione sia fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973
Accertamento induttivo in caso di mancata attivazione o inattendibilità delle scritture contabili.
La mancata tenuta delle scritture contabili relative all'attività effettivamente esercitata può legittimare la ricostruzione induttiva dei ricavi.
Art. 2 del D.Lgs. n. 32/2001
L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
Il rinvio a un PVC non richiede necessariamente l'allegazione quando il verbale era già conosciuto e ricevuto dal contribuente; è sufficiente che l'avviso consenta di comprendere la pretesa e di esercitare il diritto di difesa.
Art. 17-bis, comma 10, D.Lgs. n. 546/1992
La parte soccombente è condannata alle spese, maggiorate del 50% per la rifusione delle spese del procedimento di reclamo/mediazione.
L'accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio ha comportato la condanna del contribuente alle spese di entrambi i gradi, con la maggiorazione prevista per la mediazione.
Art. 15, D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la condanna e l'eventuale compensazione delle spese di giudizio.
La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di specifiche ragioni; in assenza di tali ragioni, la parte soccombente deve rifondere le spese.
Cassazione, sentenza n. 15830/2016
In caso di interposizione, sia reale sia fittizia, l'Amministrazione finanziaria può intervenire quando sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il principio è stato utilizzato per confermare la possibilità di imputare i ricavi al soggetto che esercita sostanzialmente l'attività, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata.
Massime di principio
- Ai fini fiscali prevale la gestione effettiva dell'attività sulla qualificazione formale del contratto: un'associazione in partecipazione può essere riqualificata quando gli elementi concreti mostrano un affitto di ramo d'azienda o una gestione autonoma da parte di un soggetto diverso da quello formalmente indicato.
- L'Amministrazione può attribuire i ricavi al titolare effettivo dell'attività mediante presunzioni, purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti, come la gestione diretta, l'assunzione del rischio d'impresa, il pagamento dei dipendenti, i versamenti al soggetto interposto e l'organizzazione autonoma dell'impresa.
- La mancata tenuta delle scritture contabili relative all'attività effettivamente esercitata può giustificare un accertamento induttivo e l'attivazione d'ufficio della partita IVA necessaria a imputare i ricavi accertati.
- Non vi è automaticamente duplicazione d'imposta quando una società abbia contabilizzato somme ricevute e l'Amministrazione attribuisca i ricavi dell'attività al soggetto che l'ha realmente gestita; occorre verificare concretamente la natura delle somme e l'eventuale sovrapposizione del prelievo.
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se espone i fatti e le ragioni giuridiche della pretesa e rinvia a documenti già conosciuti dal contribuente, come un PVC consegnato e sottoscritto durante la verifica.
- La parte che perde il giudizio può essere condannata alle spese di entrambi i gradi e alla maggiorazione prevista per il procedimento di reclamo o mediazione.
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