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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 8535 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Regionale sotto due profili principali: da un lato, la ritenuta deducibilità dei costi relativi ad acquisti effettuati presso imprese residenti in Stati inseriti nella cosiddetta black list; dall'altro, l'omessa pronuncia della Commissione Regionale sui costi che l'Ufficio aveva contestato perché non inerenti o non compatibili con l'attività d'impresa. Quanto ai costi black list, l'Agenzia ha sostenuto che la loro separata indicazione nella dichiarazione dei redditi non dimostrasse né l'effettività né la deducibilità delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha stabilito che la separata indicazione dei costi in dichiarazione non è sufficiente a superare la presunzione di indeducibilità prevista per le operazioni con imprese residenti in Stati black list. Il contribuente deve dimostrare alternativamente che l'impresa estera svolge effettivamente un'attività prevalentemente commerciale oppure che l'acquisto rispondeva a un concreto interesse economico. La Corte ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia della Commissione Regionale sugli ulteriori costi contestati dall'Agenzia, in violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Regionale di Roma-Latina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 917 del 1986, art. 110 TUIR

    I costi relativi a operazioni con imprese residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono soggetti a una presunzione di indeducibilità, superabile dimostrando che l'impresa estera svolge effettivamente un'attività prevalentemente commerciale oppure che l'operazione è sorretta da un effettivo interesse economico.

    La prova della separata indicazione dei costi nella dichiarazione non dimostra, da sola, l'effettività o la deducibilità delle spese. La riforma del 2007, applicabile retroattivamente, ha inoltre eliminato la separata indicazione come condizione di deducibilità, prevedendo per la sua omissione una sanzione pecuniaria.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La Commissione Regionale ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non esaminando, neppure implicitamente, il motivo di appello dell'Agenzia relativo agli ulteriori costi ritenuti non inerenti o non compatibili.

Massime di principio

  • Nelle operazioni con imprese residenti in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, la mera contabilizzazione o separata indicazione del costo non è sufficiente per ottenerne la deduzione fiscale.
  • Il contribuente deve conservare e produrre elementi concreti che dimostrino l'effettiva operatività commerciale della controparte estera oppure il reale interesse economico dell'operazione.
  • Gli adempimenti formali, come la separata indicazione in dichiarazione, non sostituiscono la prova sostanziale dell'effettività, inerenza e convenienza economica del costo.
  • Quando una norma successiva modifica le conseguenze della mancata separata indicazione, eliminandola come condizione di deducibilità e trasformandola in violazione sanzionabile, tale disciplina può applicarsi retroattivamente secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza.
  • Il giudice d'appello deve esaminare tutti i motivi specificamente devoluti; l'omessa pronuncia su una censura rilevante comporta la cassazione della decisione con rinvio.

Testo integrale

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