Sentenza n. 680/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'accertamento: - dell’illegittimità del mancato accertamento dei sei scatti di anzianità si sensi dell’art. 6-bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento e mancata liquidazione, nel trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri, ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini della rideterminazione del trattamento di fine servizio. Ha dedotto la violazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, sostenendo di avere, al momento della domanda di collocamento in congedo, 55 anni di età e 35 anni di servizio, nonché di essere cessato a domanda. L'I.N.P.S. ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, assumendo di essere vincolato ai dati trasmessi dall'amministrazione di appartenenza; nel merito ha sostenuto che il beneficio non si applicasse al personale cessato a domanda, che la pretesa fosse decaduta per il mancato rispetto del termine del 30 giugno e che l'estensione del beneficio violasse il principio costituzionale di copertura finanziaria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando che l'unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è l'ente previdenziale competente, nei cui confronti deve essere instaurata la controversia. Nel merito, ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 disciplini autonomamente il beneficio spettante ai fini del trattamento di fine servizio e non possa essere automaticamente coordinato con le successive modifiche della disciplina della pensione di anzianità. Il comma 2 richiede espressamente 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, requisiti posseduti dal ricorrente, e la cessazione a domanda non esclude il beneficio. Il termine del 30 giugno è stato interpretato come funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo, non come termine decadenziale, poiché la legge non prevede espressamente tale conseguenza. Il riferimento all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. È stata inoltre esclusa la violazione dell'art. 81 Cost., in quanto esiste una norma di copertura finanziaria e il principio di copertura vincola il legislatore, non impedisce al giudice di applicare la legge. Il TAR ha quindi accertato il diritto ai sei scatti e imposto la rideterminazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione degli scatti nella base di calcolo e corresponsione delle somme aggiuntive. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387
1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto
La disposizione riconosce sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50 per cento, rilevanti anche per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 21 settembre 1987, n. 387
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La cessazione a domanda non esclude il beneficio quando il dipendente abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 21 settembre 1987, n. 387
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda
Il termine del 30 giugno è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non determina, in assenza di un'espressa previsione, la decadenza dal beneficio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiama il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997
La disciplina dei sei scatti per chi cessa a domanda, previo pagamento della contribuzione residua, opera ai fini della base pensionabile e non modifica il calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 81 Cost.
Il principio di copertura finanziaria vincola il legislatore e non impedisce al giudice di applicare una disposizione vigente, per la quale il giudice ha comunque ravvisato una norma di copertura.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il personale delle forze di polizia può spettare anche a chi cessa dal servizio a domanda, quando siano posseduti i requisiti espressamente indicati di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
- I requisiti per il beneficio dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio costituiscono un regime autonomo rispetto ai requisiti e alle successive modifiche della pensione di anzianità; non è consentito introdurre per via interpretativa ulteriori condizioni non previste dal testo dell'art. 6-bis.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non comporta la decadenza dal diritto al beneficio, in mancanza di un'espressa previsione legislativa decadenziale.
- L'ente previdenziale competente, quale soggetto obbligato alla corresponsione del trattamento di fine servizio, è legittimato passivamente nella controversia relativa alla mancata inclusione dei sei scatti nella base di calcolo.
- La disciplina dei sei scatti prevista dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, relativa alla base pensionabile, non modifica il distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita.
- Il principio costituzionale di copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore e non impedisce al giudice di applicare una disposizione vigente assistita da una norma di copertura.
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