Cassazione Penale, Ordinanza n. 15335/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena e confermato la condanna per furto, aggravamento della fattispecie e invasione di terreni o edifici. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che dall'istruttoria non sarebbero emersi elementi idonei a provare una consapevole e illecita sottrazione di energia elettrica, né che il luogo fosse adibito a privata dimora. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge in relazione all'art. 633 c.p. e all'art. 54 c.p., assumendo che la motivazione di secondo grado fosse generica e non superasse il vaglio del ragionevole dubbio. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio disposto in appello, ritenendolo non adeguatamente motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non correlati alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata e consistenti in una mera reiterazione delle doglianze già svolte, richiamando il principio per cui il ricorso è inammissibile quando è intrinsecamente indeterminato o comunque privo di necessaria correlazione con la decisione censurata. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il trattamento sanzionatorio in base alle connotazioni fattuali e personali della vicenda, e che una motivazione rafforzata è necessaria solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in appello.
art. 625 c.p.
Richiamato come norma aggravatrice relativa al furto contestato e confermato.
art. 633 c.p.
Richiamato come reato di invasione di terreni o edifici contestato e confermato.
art. 54 c.p.
Invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 133 c.p.
Richiamato per affermare che, quando la pena irrogata è al di sotto della media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolva nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte.
- L'inammissibilità del ricorso ricorre non solo quando il motivo è intrinsecamente indeterminato, ma anche quando manca la necessaria correlazione tra le censure e le ragioni della decisione impugnata.
- In tema di trattamento sanzionatorio, quando la pena irrogata si colloca al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione che richiami il criterio di adeguatezza della pena e le connotazioni fattuali e personali del caso, senza necessità di una motivazione particolarmente analitica.
- La motivazione rafforzata sulla pena è richiesta solo quando la sanzione si discosti significativamente dal minimo edittale.
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