Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46227/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del GUP di Chieti del 07/12/2022. Il difensore sosteneva che, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. n.150/2022), il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione doveva essere prolungato di quindici giorni quando l'impugnazione è proposta dal difensore di imputati giudicati in assenza, e che quindi l'appello depositato via PEC il 23/01/2023 sarebbe stato tempestivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la norma che introduce il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. è entrata in vigore il 30/12/2022 e, per effetto dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n.150/2022, si applica soltanto alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto. Poiché la sentenza impugnata è del 07/12/2022, la nuova disposizione è inapplicabile al caso; correttamente la corte territoriale ha quindi dichiarato tardivo l'appello depositato il 23/01/2023. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Norma introdotta che prevede un prolungamento del termine per l'impugnazione a favore del difensore di imputati giudicati in assenza; nel caso esaminato non è applicabile perché entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 585 cod. proc. pen., comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c)

    Individua il termine ordinario di trenta giorni per proporre l'impugnazione e i criteri per la sua determinazione (il termine rilevante per valutare la tempestività dell'appello).

  • art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 585, con efficacia a decorrere dal 30/12/2022.

  • art. 99-bis, comma 1 d.lgs. n.150/2022 (aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31/10/2022 n.162, conv. con L. 30/12/2022 n.199)

    Norma che contribuisce a determinare l'entrata in vigore e il coordinamento delle modifiche normative; utile per stabilire l'efficacia temporale delle nuove disposizioni.

  • art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022

    «3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».

    Predispone una Clausola transitoria che limita l'applicazione delle nuove norme processuali alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; è la norma decisiva per escludere l'applicazione retroattiva nel caso concreto.

  • art. 493-ter cod. proc. pen. (reato contestato)

    Articolo relativo al fatto per cui gli imputati erano stati condannati dal GUP; citato per indicare il contesto della pronuncia impugnata.

Massime di principio

  • Le modifiche procedurali non si applicano automaticamente alle impugnazioni relative a sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore: controllare sempre le clausole transitorie della norma che introduce la modifica.
  • Per valutare la tempestività di un'impugnazione occorre fare riferimento alle norme vigenti alla data della pronuncia impugnata e alla disciplina transitoria; una modifica normativa successiva non prolunga i termini se espressamente limitata.
  • Il termine ordinario di 30 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. resta determinante salvo che una disposizione, applicabile al caso concreto, ne modifichi espressamente la decorrenza o la durata.
  • Il deposito tramite PEC è utile ma non sostituisce il rispetto dei termini processuali: la data utile è quella del ricevimento/registrazione prevista dalla legge per la specifica impugnazione.
  • In caso di impugnazioni tardive si rischia non solo l'inammissibilità ma anche l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie; verificare con attenzione le scadenze e l'applicabilità delle nuove norme prima di procedere.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.