Cassazione Penale, Sentenza n. 46227/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del GUP di Chieti del 07/12/2022. Il difensore sosteneva che, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis (introdotto dal d.lgs. n.150/2022), il termine di trenta giorni per proporre l'impugnazione doveva essere prolungato di quindici giorni quando l'impugnazione è proposta dal difensore di imputati giudicati in assenza, e che quindi l'appello depositato via PEC il 23/01/2023 sarebbe stato tempestivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la norma che introduce il comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. è entrata in vigore il 30/12/2022 e, per effetto dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n.150/2022, si applica soltanto alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto. Poiché la sentenza impugnata è del 07/12/2022, la nuova disposizione è inapplicabile al caso; correttamente la corte territoriale ha quindi dichiarato tardivo l'appello depositato il 23/01/2023. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen., comma 1-bis
Norma introdotta che prevede un prolungamento del termine per l'impugnazione a favore del difensore di imputati giudicati in assenza; nel caso esaminato non è applicabile perché entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
art. 585 cod. proc. pen., comma 1 lett. b) e comma 2 lett. c)
Individua il termine ordinario di trenta giorni per proporre l'impugnazione e i criteri per la sua determinazione (il termine rilevante per valutare la tempestività dell'appello).
art. 33, comma 1, lett. f) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Disposizione che ha inserito il comma 1-bis nell'art. 585, con efficacia a decorrere dal 30/12/2022.
art. 99-bis, comma 1 d.lgs. n.150/2022 (aggiunto dall'art. 6, comma 1, d.l. 31/10/2022 n.162, conv. con L. 30/12/2022 n.199)
Norma che contribuisce a determinare l'entrata in vigore e il coordinamento delle modifiche normative; utile per stabilire l'efficacia temporale delle nuove disposizioni.
art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/2022
«3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1- bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».
Predispone una Clausola transitoria che limita l'applicazione delle nuove norme processuali alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; è la norma decisiva per escludere l'applicazione retroattiva nel caso concreto.
art. 493-ter cod. proc. pen. (reato contestato)
Articolo relativo al fatto per cui gli imputati erano stati condannati dal GUP; citato per indicare il contesto della pronuncia impugnata.
Massime di principio
- Le modifiche procedurali non si applicano automaticamente alle impugnazioni relative a sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore: controllare sempre le clausole transitorie della norma che introduce la modifica.
- Per valutare la tempestività di un'impugnazione occorre fare riferimento alle norme vigenti alla data della pronuncia impugnata e alla disciplina transitoria; una modifica normativa successiva non prolunga i termini se espressamente limitata.
- Il termine ordinario di 30 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p. resta determinante salvo che una disposizione, applicabile al caso concreto, ne modifichi espressamente la decorrenza o la durata.
- Il deposito tramite PEC è utile ma non sostituisce il rispetto dei termini processuali: la data utile è quella del ricevimento/registrazione prevista dalla legge per la specifica impugnazione.
- In caso di impugnazioni tardive si rischia non solo l'inammissibilità ma anche l'addebito delle spese processuali e sanzioni pecuniarie; verificare con attenzione le scadenze e l'applicabilità delle nuove norme prima di procedere.
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