Cassazione Penale, Sentenza n. 37720/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato sull'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., deducendo contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di diffamazione (art. 595, commi 1,2,3 c.p., in relazione all'art. 13 L. 47/1948). Il ricorrente sosteneva di aver esercitato il diritto di critica (sostanzialmente invocando una scriminante, richiamando l'art. 51 c.p.) relativamente alle affermazioni rese durante la presentazione del libro "GIALLO A SAMAN": aveva contestato le testimonianze delle sorelle Fonte sul transito ad alta velocità del veicolo guidato da Rostagno e ipotizzato l'assenza di un inseguimento, nonché definito il padre delle sorelle e il compagno di una di esse "pericolosi mafiosi", deducendo che tali affermazioni rientravano nel diritto di critica e non integravano diffamazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, in continuità con quella di primo grado, che ha valutato le prove e motivato la condanna per diffamazione: le espressioni utilizzate dall'imputato (accusare le testimoni di "bugia" e definire il padre e il compagno come "pericolosi mafiosi") non erano critica argomentata ma attacchi individuali, privi di appigli di verità e di continenza, idonei a ledere la reputazione. Per tali ragioni il vizio dedotto non è stato ritenuto idoneo a fondare il ricorso. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato (la liquidazione sarà disposta dalla Corte d'appello di Palermo con separato decreto ai sensi del d.P.R. 115/2002).
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
Norma sul delitto di diffamazione. La Corte ha ritenuto che le espressioni proferite dall'imputato integrassero il reato perché costituivano attacchi gratuiti alla reputazione delle persone offese, privi di appiglio di verità e di continenza.
L. 47/1948, art. 13
Richiamata in relazione alla disciplina della stampa e delle manifestazioni pubbliche; utilizzata in combinato con l'art. 595 c.p. per valutare la responsabilità per espressioni lesive della reputazione in contesto pubblico.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Motivo di ricorso invocato: vizio per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto il motivo generico/aspecifico e privo di efficace confronto con la motivazione di merito, dichiarando il ricorso inammissibile.
art. 51 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come scriminante (diritto di critica/giustificazione). La Corte ha escluso l'applicabilità: le affermazioni non costituivano critica argomentata né erano sostenute da elementi di verità tali da giustificare l'attacco alla reputazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sulla base di essa la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha applicato la sanzione alla Cassa delle ammende.
d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e d.l. n. 228/2021 (conv. L. 15/2022), art. 23 comma 8 e art. 16 comma 1
Richiami normativi relativi alla trattazione del procedimento in forma cartolare (trattazione senza discussione orale), applicati per la trattazione del ricorso.
art. 541 c.p.p. e art. 110 d.P.R. 115/2002; artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002
Norme richiamate in materia di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato: la Cassazione pronuncia la condanna generica al pagamento in favore dell'Erario, rimettendo al giudice del rinvio (o a quello che ha pronunciato la sentenza definitiva) la liquidazione mediante decreto di pagamento.
Massime di principio
- La critica pubblica è legittima se è espressa in termini misurati, supportata da elementi di verità o da ragioni verificabili; affermazioni gratuite e personali rivolte a ledere la reputazione possono integrare diffamazione.
- Chiamare qualcuno "mafioso" o "pericoloso mafioso" senza elementi di prova costituisce espressione infamante e può essere qualificata come diffamazione, anche se pronunciata in contesti pubblici (presentazioni di libri, conferenze, ecc.).
- In sede di cassazione, quando primo e secondo grado hanno motivazioni concordanti e il ricorso non porta censure specifiche e ben motivate, è probabile che il ricorso venga dichiarato inammissibile per genericità o assenza di confronto puntuale con le argomentazioni di merito.
- Le impugnazioni basate su deduzioni meramente assertive o su contestazioni generiche della valutazione probatoria sono frequentemente ritenute inammissibili: è necessario indicare con precisione i passaggi logico-giuridici viziati e perché lo sono.
- La condanna in cassazione per inammissibilità può comportare, oltre al rigetto, l'obbligo di rifondere spese processuali e l'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando la parte civile è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Cassazione può pronunciare una condanna generica al rimborso delle spese; la liquidazione concreta viene poi disposta con decreto dal giudice di merito.
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