Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10139/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per il delitto di atti persecutori (fatti commessi da marzo 2015 al 4 febbraio 2017) denunciando un vizio di motivazione della Corte d'appello: motivazione illogica e contraddittoria, utilizzo della fallacia post hoc ergo propter hoc (si sarebbe dedotta la responsabilità dall'interruzione delle molestie dopo l'allontanamento dell'imputato), errata interpretazione di una frase potenzialmente canzonatoria come confessione di responsabilità per l'inserimento di immondizia nella cassetta postale, argomentazione fallace circa la contestualità degli atti (rottura del vetro e inserimento dell'immondizia), omissione di considerare che altri diverbi sfociarono in contenziosi giudiziari (pertanto non esclusiva responsabilità dell'imputato) e contestazione della rilevanza del mutamento delle abitudini (inoltro della corrispondenza altrove) in assenza di prova diretta dell'inserimento di immondizia; sosteneva perciò che i fatti provati fossero solo un danneggiamento non punibile e un episodio di lesioni non procedibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito una motivazione manifestamente illogica: la valutazione è stata una lettura di insieme e non una sommatoria parcellizzata delle prove, e la responsabilità è stata desunta dalla connessione e coordinamento di piu' elementi (schiaffo, danneggiamento dell'auto, spegnimento del quadro elettrico con il ricorrente visto correre nei pressi, la frase pronunciata collegata ad altri indizi e la cessazione dei fatti dopo l'allontanamento). La Corte ha confermato che, ai fini del reato di atti persecutori, non è necessario provare tutti gli eventi alternativi previsti dalla norma e che anche un mutamento delle abitudini, seppur transitorio (ad es. far recapitare la corrispondenza altrove), può integrare l'evento del reato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato nella sua conseguenza: sulla declaratoria di inammissibilità grava la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 612-bis c.p. (delitto di atti persecutori)

    Il reato può essere integrato anche se non sono provati tutti gli eventi alternativi previsti dalla norma; il mutamento delle abitudini di vita della vittima (anche temporaneo) è idoneo a integrare l'evento previsto dalla norma.

  • Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)

    Principio secondo cui la Corte di cassazione verifica l'esistenza di un apparato argomentativo logico nella motivazione, senza poter riesaminare la corrispondenza delle conclusioni con le acquisizioni probatorie di merito.

  • Sez. 5, n. 8919 del 16/02/2021; Sez. 5, n. 17552 del 10/03/2021; Sez. 5, n. 1541 del 17/11/2020

    Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che non è necessario provare tutte le alternative previste dalla norma sugli atti persecutori e che anche cambiamenti transitori delle abitudini della vittima sono rilevanti ai fini dell'integrazione del reato.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione sindaca la motivazione in termini di manifesta illogicità: per essere censurabile la motivazione del giudice di merito deve risultare contraddittoria o manifestamente illogica dal testo della sentenza, non basta una diversa valutazione delle prove.
  • Nel reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) non è necessario dimostrare tutte le condotte alternative previste dalla norma; è sufficiente provare un mutamento apprezzabile delle abitudini di vita della persona offesa, anche se transitorio (es. dover far recapitare la corrispondenza altrove).
  • La responsabilità può essere legittimamente desunta dal coordinamento di elementi indiziari concatenati tra loro; la singola prova isolata non è necessaria se gli elementi, considerati insieme, formano un quadro univoco e logicamente coerente.
  • Per contestare efficacemente la motivazione occorre dimostrare la decisività dell'elemento omesso o travisato: mere affermazioni generiche o letture parcellizzate non sono sufficienti a rendere il ricorso ammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme alla cassa delle ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale penale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.