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Sentenza

Sentenza n. 13605/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione della ricorrente al corso di Medicina e Chirurgia presso la sede di Tirana dell’Università di Roma Tor Vergata, risultante dalla graduatoria nazionale, con esclusione dagli scorrimenti per le sedi indicate con maggiore preferenza, nonché gli atti presupposti e conseguenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato gli esiti della procedura nazionale di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria al termine del semestre-filtro. Ha impugnato la propria qualificazione come candidata “assegnata” alla sede estera di Tirana, deducendo che avrebbe dovuto essere qualificata come “prenotata” e rimanere nella graduatoria nazionale per concorrere agli scorrimenti relativi alla sede di Napoli, indicata come prima preferenza. Ha inoltre censurato il D.M. n. 418 del 2025, il D.M. n. 1115 del 2025, la nota dell’Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio che subordinava l’immatricolazione a un voto medio minimo, gli atti relativi agli scorrimenti e le modalità di immatricolazione. Tuttavia, il ricorso non è stato notificato ad alcun controinteressato tra i candidati vincitori e gli idonei non vincitori della graduatoria nazionale. La ricorrente ha chiesto l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, senza dimostrare di avere previamente tentato di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, né di avere chiesto all’amministrazione, mediante istanza di accesso, i dati necessari per individuarne almeno uno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per originario e insanabile difetto del contraddittorio, senza esaminare le censure sostanziali relative alla graduatoria, all’assegnazione presso la sede estera, alla disciplina ministeriale e agli scorrimenti. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., l’azione di annullamento debba essere notificata, a pena di decadenza, all’amministrazione emanante e ad almeno un controinteressato individuato nell’atto. La richiesta di notifica per pubblici proclami non sostituisce tale adempimento e presuppone una particolare difficoltà della notificazione ordinaria, che deve essere concretamente dimostrata. La mancata conoscenza dei dati personali dei controinteressati non è stata ritenuta sufficiente, essendo possibile acquisirli mediante istanza di accesso all’amministrazione detentrice. Poiché la ricorrente si era limitata ad affermare apoditticamente la difficoltà della notifica, senza svolgere attività concreta per notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, il TAR ha negato l’autorizzazione ai pubblici proclami. È stata ritenuta assorbita anche l’istanza di rimessione in termini per la notifica all’Università di Tirana. Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.; le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge.

    La notificazione ad almeno un controinteressato costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di annullamento e deve essere effettuata entro il termine decadenziale.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

    La notifica per pubblici proclami richiede la dimostrazione della particolare difficoltà della notificazione ordinaria e non esonera dal rispetto del termine decadenziale né dall’attivazione diligente della parte.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.

    L’integrazione del contraddittorio opera quando il ricorso sia stato notificato almeno ad alcuni controinteressati; non consente di sanare l’omessa notifica originaria ad ogni controinteressato.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. Può autorizzare, se ne ricorrono i presupposti, la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità.

    La mancata notifica tempestiva dell’atto di integrazione comporta le conseguenze previste dall’art. 35 c.p.a.; la disposizione presuppone comunque una notificazione iniziale idonea a instaurare il contraddittorio.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine decadenziale per l’azione di annullamento resta applicabile anche quando venga richiesta la notifica per pubblici proclami.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il giudizio può essere definito con sentenza semplificata all’esito dell’udienza cautelare.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice deve segnalare alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono condurre alla decisione, come il difetto di instaurazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nell’azione di annullamento, la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato individuato nell’atto impugnato costituisce un adempimento essenziale e condizione di ammissibilità; la sua omissione originaria non è sanata dalla mera richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.
  • La notifica per pubblici proclami può essere autorizzata soltanto quando la notificazione ordinaria sia concretamente e particolarmente difficile in ragione del numero dei soggetti da chiamare in giudizio; l’istanza deve essere sorretta da una specifica dimostrazione dell’attività svolta e degli ostacoli incontrati.
  • La mancata conoscenza dei dati personali dei controinteressati non rende di per sé impossibile la notificazione individuale, quando la parte possa acquisire tali dati mediante una tempestiva istanza di accesso all’amministrazione che li detiene.
  • La notifica per pubblici proclami non esonera dal rispetto del termine decadenziale per proporre l’azione di annullamento e non consente di rimediare all’omessa notificazione originaria ad almeno un controinteressato.
  • L’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a. presuppone che il ricorso sia stato inizialmente notificato almeno ad alcuni controinteressati; in assenza di ogni notifica ai controinteressati, il ricorso è inammissibile per originario e insanabile difetto del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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