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Ordinanza

Ordinanza n. 360/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) il documento di ARERA n. 133/2022/R/EEL del 29 marzo 2022, recante “orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) la nota del GSE prot. GSEWEB/P20220391661 del 9 luglio 2022 recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. «Decreto Sostegni ter», intestati a ANTARES TECNOENERGY SOCIETA' SRL, CF: 06826780964, P.IVA: 06826780964.” (di seguito “Nota”); (iii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis DL gennaio 2022, n.4, pubblicate dal GSE, il tutto previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022. 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Antares Tecnoenergy S.r.l. il 7/12/2022: PER L'ACCERTAMENTO della non debenza degli importi richiesti dal GSE con le “Fatture” depositate unitamente al presente atto, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID. NONCHÉ, OVE OCCORRA, PER L'ANNULLAMENTO, - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione la Delibera ARERA n. 266/2022, procedendo con la richiesta di pagamento e/o con la compensazione di importi asseritamente dovuti in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 maturati a decorrere dal mese di febbraio 2022, ivi compresi, ove occorrer possa, le “Fatture”, depositati unitamente al presente, nonché dei solleciti di pagamento medio tempore inviati dal GSE; - del comunicato del GSE del 7 ottobre 2022, pubblicato sul sito internet, rubricato “AGGIORNAMENTO TEMPISTICHE PUBBLICAZIONE E PAGAMENTI CORRISPETTIVI”, con cui il GSE ha comunicato ai produttori interessati che “In riferimento agli impianti in Ritiro Dedicato la cui energia immessa è remunerata a Prezzi Orari e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, cd. “Norma extraprofitti", la pubblicazione del corrispettivo, a partire dalle competenze di agosto, avverrà direttamente al prezzo di riferimento previsto dalla norma”; - di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo. E PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e agli atti impugnati con l'atto introduttivo e il presente atto di motivi aggiunti; il tutto previa disapplicazione dell'art. 15 bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; ovvero, in subordine, per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022; in ulteriore subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato. 3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Antares Tecnoenergy S.r.l. il 31/5/2023: PER L'ANNULLAMENTO della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); dell'Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”; della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 (di seguito “Delibera 266”) e di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, nei termini esposti con il presente atto; di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO in via principale, dell'intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell'art. 15-bis a opera della Legge n. 197/2022 (di seguito “Legge n. 197/2022” o “Legge di Bilancio”) nei termini esposti nel presente atto; in ogni caso, della non debenza degli importi già richiesti e che verranno in futuro richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e della Legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 e della Legge n. 197/2022 con altre somme da quest'ultimo dovute all'odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID (ove presenti); E PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, agli atti impugnati con l'atto introduttivo, con il primo atto di motivi aggiunti e con il presente atto di motivi aggiunti; il tutto: - previa disapplicazione dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, nonché della Legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità eurounitaria dell'art. 15-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25/2022, nonché della Legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero in ulteriore subordine per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero, in estremo subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ANTARES TECNOENERGY S.R.L. il 15\4\2025: PER L’ANNULLAMENTO - della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori e mediante mail, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e “Norma Extra Profitti Pubblicazione nuove partite economiche previste dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 N.4”; - del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023 e della Delibera 266/2022; - della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 143/2023/R/EEL del 4 aprile 2023, recante “attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito “Delibera 143”); - dell’Allegato A alla Delibera 143, recante “Modalità per l’attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione”; - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022 e di tutti gli atti già impugnati nel presente giudizio, nei termini esposti con il presente atto; - di ogni atto presupposto, conseguente, implicito, tacito con cui il GSE ha posto in esecuzione gli atti già impugnati nel presente giudizio e con il presente atto di motivi aggiunti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO - dell’intervenuta abrogazione/mancato mantenimento in vigenza dell’Art. 15-bis a opera della legge n. 197/2022 nei termini già esposti nei precedenti atti e qui ribaditi; - del difetto assoluto dei presupposti per la riattivazione della fatturazione e per l’emissione delle fatture, - in ogni caso, della non debenza degli importi richiesti dal GSE, nonché del diritto della Società (i) a non versare alcuna somma al GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022; (ii) a non subire la compensazione dei maggiori importi asseritamente dovuti dal GSE in forza dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022 e della legge n. 197/2022 con altre somme da quest’ultimo dovute all’odierna ricorrente a qualsiasi titolo; (iii) a ottenere il pagamento integrale di quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il GSE a titolo di RID; E PER LA CONDANNA del GSE alla restituzione in favore della Società di quanto medio tempore incassato/compensato in base all’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, agli atti impugnati nel presente giudizio; il tutto: - previa disapplicazione dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero, in subordine, previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”), della questione di compatibilità euro-unitaria dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022, nonché della legge n. 197/2022 con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; - ovvero per la rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale; - ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche “Corte di Giustizia” o “CGUE”) degli artt. 6 e 8 del Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022 al fine di verificare la compatibilità con le disposizioni del Trattato.

Giustizia amministrativa202201724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA n. 266/2022/R/EEL e n. 143/2023/R/EEL, atti e comunicazioni del GSE di applicazione dell’art. 15-bis d.l. n. 4/2022, nonché richieste di pagamento e prospettate compensazioni relative ai c.d. extraprofitti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e GSE)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato le delibere ARERA e gli atti con cui il GSE ha dato attuazione alla disciplina degli interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, chiedendo anche l’accertamento della non debenza delle somme richieste, la restituzione di quanto incassato o compensato e la sospensione cautelare degli atti. Con i motivi aggiunti sono state contestate ulteriori richieste e comunicazioni del GSE, nonché la prosecuzione della fatturazione. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità della disciplina interna per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854, chiedendo in subordine il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea o la rimessione alla Corte costituzionale. In sede cautelare ha rappresentato l’esistenza di esposizioni debitorie verso istituti di credito e per canoni di locazione e il rischio che le richieste di pagamento o le compensazioni compromettessero la continuità dell’attività d’impresa.

La decisione

Il TAR, impregiudicate le eccezioni pregiudiziali e la questione di giurisdizione sugli atti esecutivi del GSE, ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora. Il GSE aveva inviato una diffida ad adempiere, riservandosi eventuali azioni di recupero, anche mediante compensazione ove possibile, ma non risultava ancora intrapresa alcuna azione esecutiva. La società non ha documentato una situazione finanziaria e patrimoniale tale da rendere concretamente compromesso lo svolgimento dell’attività d’impresa, né ha dimostrato che le somme richieste fossero idonee a impedire la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il recupero delle somme eventualmente riscosse sarebbe comunque possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito e che gli investimenti effettuati dopo la maturazione delle pretese del GSE dovevano ritenersi compiuti secondo criteri di diligenza qualificata, essendo tali pretese ragionevolmente prevedibili. Anche il rischio di compensazione è stato ritenuto meramente eventuale, poiché il GSE vi si era riservato di procedere solo ove possibile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. n. 4/2022, convertito in l. n. 25/2022

    “interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”

    La norma costituisce la base legislativa delle pretese economiche oggetto di contestazione, ma la sua legittimità e compatibilità eurounitaria sono state lasciate impregiudicate nella fase cautelare.

  • Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022

    È stato invocato dalla ricorrente quale parametro europeo per chiedere la disapplicazione della disciplina interna o il rinvio pregiudiziale; l’ordinanza non decide la questione di compatibilità.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di dimostrare un pregiudizio grave, irreparabile e attuale.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio allegato è meramente eventuale: una diffida ad adempiere che si limiti a riservare future azioni di recupero, anche mediante compensazione ove possibile, non dimostra di per sé l’attualità del danno.
  • L’operatore economico che chieda la sospensione di una pretesa pecuniaria deve documentare concretamente che il pagamento o il recupero comprometterebbe la continuità dell’attività d’impresa, non essendo sufficienti il richiamo generico a esposizioni debitorie verso banche o locatori.
  • L’eventuale recuperabilità delle somme in caso di accoglimento del ricorso di merito esclude, di regola, l’irreparabilità del pregiudizio patrimoniale derivante dalla loro riscossione.
  • Gli investimenti effettuati dopo la maturazione di pretese economiche ragionevolmente prevedibili a carico dell’operatore non fondano automaticamente il periculum in mora, dovendo essere valutati alla luce della diligenza qualificata propria degli operatori professionali del settore.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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