Cassazione Civile, Ordinanza n. 27055/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda)
La controversia
La lite origina da un'azione risarcitoria proposta da una società alimentare contro più convenuti, tra cui un proprio dipendente addetto all'ufficio acquisti, per i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati dalla costante adulterazione del latte acquistato e poi commercializzato. La società deduceva perdita di fatturato, danno all'immagine e alla reputazione, allegando che l'adulterazione era stata posta in essere dai convenuti con il concorso del dipendente. In primo grado vi era stata condanna penale degli imputati per associazione a delinquere e frode in commercio, con provvisionale in favore della società; in appello penale i reati erano stati dichiarati estinti per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e la Corte d'appello di Brescia aveva rigettato i successivi appelli, ritenendo preclusa l'indagine sull'an in ragione del giudicato formatosi sulla condanna generica al risarcimento, escludendo inoltre un concorso causale rilevante della società ex art. 1227 c.c. e reputando inammissibili, per genericità, le censure sul riconoscimento e sulla quantificazione del danno patrimoniale. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione degli artt. 652 c.p.p., 578 c.p.p., 2043 e 2049 c.c., sostenendo che la sentenza penale di non doversi procedere per prescrizione non avrebbe efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio; (2) violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c., lamentando l'omesso accertamento del nesso causale tra fatto e pregiudizio e la mancata valutazione del comportamento dell'acquirente ai fini dell'esclusione o limitazione del danno; (3) violazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e 2049 c.c., censurando il criterio induttivo di quantificazione del danno e la mancata considerazione di fattori di mercato e delle dinamiche aziendali che avrebbero inciso sul fatturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché contrastante con un orientamento consolidato: quando nel processo penale sia stata pronunciata condanna, anche generica, al risarcimento del danno e la cassazione abbia lasciato ferme le statuizioni civili nonostante l'estinzione del reato per prescrizione, si forma un giudicato vincolante sulla statuizione civile ex art. 578 c.p.p. Quanto ai motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, la Corte li ha dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva ritenuto inammissibili per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le censure sull'an e sul quantum del danno conseguenza; tale autonoma statuizione non era stata utilmente censurata, con conseguente difetto di decisività dei motivi. La Corte ha inoltre osservato che la questione del comportamento della creditrice era stata comunque valutata dal giudice di merito sotto il profilo dell'art. 1227 c.c. È stata disposta la sola statuizione sulle spese, con nulla per le spese del giudizio di legittimità per mancata partecipazione degli intimati, e con l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 652 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla efficacia del giudicato penale nel civile; la Corte non ne ha accolto la lettura proposta.
art. 578 c.p.p.
La decisione penale che, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili produce un giudicato vincolante sulla domanda civile, precludendo la contestazione dei presupposti già accertati in sede penale.
art. 2043 c.c.
Norma invocata per contestare l'an e il nesso causale del danno; la Corte ha ritenuto che tali censure fossero estranee alla ratio della sentenza impugnata.
art. 2049 c.c.
Norma richiamata in relazione alla responsabilità per fatto altrui e alla domanda risarcitoria; non è stata accolta alcuna doglianza sul punto.
art. 1223 c.c.
Il giudice civile, una volta formato il giudicato sull'an della responsabilità, deve accertare le conseguenze pregiudizievoli risarcibili ai sensi di questa norma.
art. 1226 c.c.
Richiamato dal ricorrente per criticare la liquidazione equitativa/induttiva del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 1227 c.c.
Il giudice di merito ha valutato il comportamento della creditrice danneggiata e ha escluso che esso avesse inciso causalmente in modo rilevante sulla produzione del danno.
art. 342 c.p.c.
L'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità delle censure sull'an e sul quantum del danno conseguenza; tale statuizione è stata ritenuta decisiva e non scalfita dai motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
Utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo in presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale in base alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Rileva ai fini dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamato per il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando, nel processo penale, sia stata pronunciata condanna anche generica al risarcimento del danno e la statuizione civile sia stata lasciata ferma nonostante l'estinzione del reato per prescrizione, tale statuizione forma giudicato nel successivo giudizio civile tra le stesse parti, vincolando sull'affermazione della responsabilità e precludendo la rimessione in discussione dei presupposti già accertati.
- Nel giudizio civile successivo alla statuizione penale vincolante, resta controversa solo l'esistenza e l'entità del danno conseguenza; non è consentito riaprire la questione dell'an della responsabilità se essa sia già coperta da giudicato.
- Il ricorrente per cassazione deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di appello ha dichiarato inammissibili le doglianze per difetto di specificità dell'atto di appello, il ricorso è inammissibile se non censura utilmente tale autonoma ragione decisoria.
- La censura sulla causalità o sulla quantificazione del danno è priva di decisività quando la sentenza impugnata abbia già posto a base del rigetto/inammissibilità una preclusione processuale indipendente, come il difetto di specificità dell'impugnazione.
- In tema di danno conseguenza, il giudice può valorizzare il comportamento del creditore danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., ma la relativa valutazione deve essere specificamente attaccata per poter incidere sulla decisione.
- La liquidazione del danno patrimoniale può avvenire anche con criteri induttivi o presuntivi quando la documentazione sia lacunosa, ma la critica al metodo di quantificazione deve essere puntuale e correlata alle argomentazioni della sentenza di merito.
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