Cassazione Civile, Ordinanza n. 41301/2021 del 22/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla condanna dell'ex amministratore unico di una società dichiarata fallita al risarcimento, in favore della massa fallimentare, di un danno patrimoniale per avere proseguito l'attività d'impresa quando, già dal 31 dicembre 2007, la perdita aveva ridotto il capitale sociale sotto il minimo legale. Il giudice di merito ha ritenuto che tale prosecuzione fosse antidoverosa e in violazione dell'art. 2486 c.c., e ha quantificato il danno anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello non avesse correttamente valutato l'insussistenza della causa di scioglimento e il nesso causale tra inadempimento e danno; 2) violazione degli artt. 2484 e 2486 c.c., assumendo che, se la Corte avesse valutato correttamente la questione della causa di scioglimento, avrebbe dovuto negare il risarcimento; 3) ulteriore omesso esame in tema di quantificazione del danno, contestando le modalità di ricostruzione operate dal C.T.U. e la mancata considerazione di contraddizioni e illogicità nelle sue conclusioni. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi: i primi e terzi perché, in presenza di sentenza d'appello confermativa sia nel dispositivo sia nella ricostruzione del fatto, è precluso il ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per il c.d. doppio conforme; il secondo perché la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze istruttorie, non già l'interpretazione della norma astratta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato il limite del c.d. doppio conforme, osservando che la sentenza d'appello aveva confermato integralmente quella di primo grado, sicché non era proponibile il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Quanto al motivo formalmente rubricato come violazione di legge, la Corte ha rilevato che esso censurava in realtà la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui comunque precluso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2484 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inesistenza della causa di scioglimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura è reputata inammissibile in quanto diretta a contestare il fatto, non la norma
art. 2486 c.c.
norma posta a fondamento della responsabilità dell'amministratore per la prosecuzione non conservativa dell'attività dopo il verificarsi della causa di scioglimento; la Corte conferma che la censura non attacca la corretta interpretazione della norma, ma la ricostruzione fattuale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza d'appello è confermativa della decisione di primo grado nel quadro del doppio conforme
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nei casi di conferma in appello della decisione di primo grado, quando ricorrano le condizioni del doppio conforme
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
richiamato per delimitare temporalmente l'applicazione della disciplina sul doppio conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'11 settembre 2012
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto, cui si commisura l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1-quater
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, sia nel dispositivo sia nella ricostruzione del fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nei limiti del c.d. doppio conforme.
- La violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sussiste solo se si denuncia un'erronea interpretazione della fattispecie astratta; se invece si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie o la ricostruzione del fatto, la censura è inammissibile perché attiene al merito.
- Non è ammissibile trasformare in violazione di legge una doglianza che, in realtà, mira a rimettere in discussione l'apprezzamento del giudice di merito sulla prova e sul nesso causale.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla quantificazione del danno è inammissibile quando si risolve nella critica alla valutazione tecnica e fattuale compiuta dal giudice di merito, senza evidenziare un effettivo errore di diritto.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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