Cassazione Penale, Sentenza n. 4899/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto dell'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale (istanza del 18/06/2021, pena dieci mesi). Contestava la mancata valutazione, in via subordinata, della richiesta di detenzione domiciliare (sostenendo che il domicilio era idoneo, come attestato da nota dei Carabinieri del 05/12/2022) e la carenza probatoria circa l'affermazione del Tribunale secondo cui il condannato non aveva più contattato l'UEPE dopo la notifica del 07/12/2022 e non si era presentato all'udienza, mostrando così presunto disinteresse al programma trattamentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla misura dell'affidamento in prova ha ritenuto che, dopo la notificazione del 07/12/2022 e l'accertato mancato contatto e mancata presentazione del ricorrente, fosse onere del ricorrente dimostrare la propria reperibilità e la collaborazione con l'UEPE; il ricorrente si è limitato ad affermazioni non provate. Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte ha verificato che nella istanza originaria (17/06/2021) il condannato aveva chiesto solo l'affidamento in prova e non la detenzione domiciliare; perciò il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente omesso di pronunciarsi su una misura non richiesta. Il ricorso è quindi respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte rileva che, sebbene la normativa sulle misure alternative e sui requisiti per la detenzione domiciliare sia rilevante, il Tribunale non ha potuto pronunciarsi sulla detenzione domiciliare perché tale misura non era stata espressamente richiesta nell'istanza; la norma è stata richiamata come parametro di verifica della sussistenza delle condizioni quando la misura venga dedotta.
principio processuale sull'onere della prova e sulla necessità di collaborazione con l'UEPE
Il giudice ha applicato il principio secondo cui il richiedente una misura alternativa deve provare la sussistenza dei requisiti e dimostrare la propria reperibilità e collaborazione con l'UEPE; in presenza di una notificazione valida e del mancato seguito da parte dell'interessato, grava sul ricorrente l'onere di fornire elementi contrari e non semplici affermazioni.
Massime di principio
- Se si richiede una misura alternativa (es. affidamento in prova) è fondamentale dimostrare la reale disponibilità a collaborare con l'UEPE; il mancato contatto o la mancata presentazione dopo notifica può giustificare il rigetto per disinteresse.
- Quando si intende ottenere una misura diversa o subordinata (es. detenzione domiciliare) tale richiesta deve essere espressamente formulata nell'istanza iniziale; il giudice non è obbligato a pronunciare su misure non richieste.
- La documentazione che attesta l'idoneità del domicilio (es. rilevazioni dei Carabinieri) è utile ma non sostituisce la necessità di provare la collaborazione e la reperibilità; occorre allegare e provare fatti positivi, non solo elementi attestanti l'idoneità strutturale.
- In caso di contestazione di un fatto negativo (per esempio l'assenza di contatti con l'UEPE), grava sul ricorrente l'onere di fornire prove contrarie utili e credibili; mere affermazioni non sono sufficienti in cassazione.
- La mancata presentazione alle convocazioni per lo svolgimento del programma trattamentale espone al rischio di rigetto dell'istanza e alla condanna alle spese processuali.
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