Sentenza del 11/09/2019 n. 22659 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità all'ICI di un fabbricato utilizzato per lo stoccaggio di prodotti agricoli, concimi, prodotti fitosanitari, attrezzi e scorte. La CTR aveva escluso la ruralità ritenendo inammissibili le dichiarazioni di terzi e considerando decisivo il fatto che il contribuente risiedesse altrove. Il ricorrente ha dedotto che la CTR non avesse esaminato la strumentalità dell'immobile all'attività agricola e avesse erroneamente limitato la ruralità ai soli fabbricati destinati ad abitazione dell'imprenditore agricolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i primi due motivi e il terzo motivo. Ha chiarito che, per i fabbricati non ancora accatastati, il giudice tributario può accertare direttamente la sussistenza dei requisiti di ruralità, inclusa la strumentalità all'attività agricola prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993. Ha inoltre affermato che le dichiarazioni extraprocessuali di terzi, pur non costituendo prova testimoniale, sono utilizzabili come elementi indiziari. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR dell'Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504/1992, artt. 1 e 2
Definiscono il presupposto dell'ICI e la nozione di fabbricato. In combinazione con la disciplina sulla ruralità, consentono di escludere dall'imposta i fabbricati rurali privi di autonoma rilevanza reddituale.
D.L. n. 557/1993, art. 9, commi 3 e 3-bis, convertito dalla L. n. 133/1994
Deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c., e in particolare destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte.
La ruralità non riguarda soltanto gli immobili abitativi: può derivare anche dalla destinazione strumentale dell'immobile all'attività agricola. Per fabbricati non accatastati, il giudice tributario può verificare direttamente la presenza dei requisiti.
D.L. n. 207/2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14/2009
Non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557/1993, art. 9.
La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, ha efficacia retroattiva e conferma l'esclusione dall'ICI delle unità immobiliari dotate dei requisiti di ruralità.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, comma 4
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario non impedisce la produzione di dichiarazioni extraprocessuali di terzi, utilizzabili come elementi indiziari sia dal contribuente sia dall'Amministrazione.
Art. 111 Cost.
I principi del giusto processo impongono di ammettere la valutazione indiziaria delle dichiarazioni rese da terzi fuori dal processo, senza attribuire loro automaticamente valore di prova testimoniale.
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, un fabbricato può essere esente non solo perché adibito ad abitazione rurale, ma anche perché costituisce una costruzione strumentale necessaria all'attività agricola, come un deposito per prodotti, scorte, attrezzi o macchinari.
- Quando il fabbricato non era ancora accatastato al momento delle annualità contestate, il giudice tributario può accertare direttamente la sussistenza dei requisiti di ruralità sulla base dell'effettiva destinazione e dell'attività agricola svolta.
- Se il fabbricato è già accatastato con una categoria ordinaria, il contribuente deve normalmente contestare il classamento nelle sedi competenti; il giudice tributario non può, di regola, disapplicarlo incidentalmente.
- La residenza del proprietario altrove non esclude automaticamente la ruralità di un fabbricato strumentale non abitativo: per tali immobili rileva soprattutto il collegamento funzionale con l'attività agricola.
- Le dichiarazioni scritte di terzi possono essere prodotte nel processo tributario e valutate come indizi, purché siano esaminate insieme agli altri elementi probatori e non siano considerate automaticamente decisive.
- L'onere di provare i requisiti per l'esenzione grava sul contribuente che la invoca; sono utili documentazione catastale, qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, descrizione dell'uso effettivo del fabbricato e prove della conservazione di prodotti o scorte agricole.
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