Sentenza del 06/04/2016 n. 6631 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato due cartelle esattoriali relative alla TARSU: una di Euro 278,86 per conguagli dell'anno 2001 e una di Euro 789,68 per gli anni 1998, 1999 e 2000. Ha contestato principalmente la mancata o irregolare notifica dei precedenti avvisi di accertamento, sostenendo che la notifica dell'avviso prot. 18247 del 20 dicembre 2001 fosse invalida perché ricevuta dalla madre, non convivente, e perché la relata non indicava il luogo di consegna. In Cassazione ha inoltre dedotto, per la prima volta, l'inesistenza o invalidità delle procure e delle deleghe conferite ai difensori e funzionari del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento ricevuta dalla madre del contribuente: ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non è necessario dimostrare la convivenza, essendo sufficiente il rapporto familiare, salvo prova del carattere occasionale della presenza. L'omessa indicazione del luogo nella relata è stata qualificata come mera irregolarità, non causa di nullità, poiché il luogo poteva essere ricavato dall'atto notificato. Le censure sulle procure del Comune sono state dichiarate inammissibili per carenza di autosufficienza; inoltre, nei giudizi tributari gli enti locali possono stare in giudizio tramite propri funzionari delegati. Sono rimaste quindi valide entrambe le cartelle TARSU. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché il Comune non ha svolto difese in Cassazione.
Norme richiamate
Art. 139, comma 2, codice di procedura civile
La notifica può essere effettuata a persona di famiglia del destinatario.
La consegna a un familiare è valida anche senza prova della convivenza. Il destinatario che contesti la ricezione deve dimostrare che la presenza del familiare presso il luogo della notifica era del tutto occasionale.
Art. 160 codice di procedura civile
L'omessa indicazione del luogo nella relata non determina automaticamente la nullità quando il luogo della notifica può essere individuato attraverso il contenuto dell'atto notificato.
Art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973
Per la notifica degli avvisi di accertamento tributari si applicano, salvo deroghe specifiche, le regole delle notificazioni previste dal codice di procedura civile.
Art. 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Gli enti locali sono esonerati dall'obbligo di difesa tecnica e possono essere rappresentati in giudizio da propri funzionari appositamente delegati dal sindaco o dal dirigente competente.
Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile
Chi denuncia in Cassazione un vizio processuale deve indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali fonda la censura e la loro collocazione nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Art. 366-bis codice di procedura civile
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, il motivo relativo a un vizio motivazionale doveva contenere un chiaro e sintetico momento di fatto; una formulazione prolissa o non riassuntiva comporta l'inammissibilità.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario consegnato a un familiare può essere valida anche se il familiare non risulta anagraficamente convivente; la contestazione richiede la prova concreta che la presenza fosse occasionale e che l'atto non sia stato portato a conoscenza del destinatario.
- L'assenza di un'indicazione formale nella relata non comporta sempre la nullità della notifica: occorre verificare se il luogo e le modalità della consegna siano comunque ricostruibili dall'atto e dagli altri elementi disponibili.
- Le eccezioni relative alla procura o alla capacità processuale della controparte possono essere sollevate anche in Cassazione, ma solo se gli atti necessari sono stati prodotti nei gradi di merito e il ricorrente ne indica puntualmente la collocazione.
- Nel contenzioso tributario gli enti locali possono difendersi direttamente tramite funzionari delegati, senza necessariamente conferire una procura ordinaria a un avvocato, nei limiti previsti dalla normativa processuale tributaria.
- Un motivo di ricorso per Cassazione deve distinguere chiaramente la violazione di legge dal vizio di motivazione e rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; censure generiche, cumulative o non documentate sono dichiarate inammissibili.
- Quando un avviso di accertamento è stato validamente notificato, la successiva cartella fondata su quell'atto non può essere annullata per mancata notifica del previo accertamento.
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