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Sentenza

Sentenza del 10/09/2018 n. 1374 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Estinzione di una società e fenomeno successorio - Estinzione di una società e rimborso IVA ai soci-Errori formali e sostanza nel processo tributario

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la sorte del credito IVA dopo l'estinzione della società e, in particolare, se tale credito possa trasferirsi ai soci e successivamente essere ceduto a terzi. Il principio affermato è che l'estinzione della società produce un fenomeno successorio in favore dei soci: l'indicazione del credito nel bilancio ha funzione ricognitiva e formale, ma non costituisce il diritto, che può già esistere autonomamente. Sono inoltre rilevanti eventuali errori formali nel processo tributario, quando non incidano sulla sostanza del diritto controverso.

La decisione

La Suprema Corte ha riconosciuto che il credito IVA della società estinta si trasferisce ai soci, i quali ne diventano titolari a pieno titolo. Di conseguenza, il rimborso IVA può essere richiesto dai soci e il relativo credito può essere ceduto, secondo la disciplina applicabile. Nel giudizio tributario deve prevalere la sostanza della questione sugli errori meramente formali, purché il diritto e la titolarità risultino effettivamente individuabili.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 2, D.M. 26 febbraio 1992

    Nel caso in cui, al momento della cessazione dell'attività, il credito d'imposta sia ceduto a terzi, il titolo di spesa è intestato direttamente al cessionario del credito stesso.

    La norma conferma che il credito d'imposta può essere ceduto anche in occasione della cessazione dell'attività e che il documento rappresentativo del rimborso può essere intestato direttamente al cessionario.

  • Legge n. 154/1988 di conversione del D.L. n. 70/1988

    La disciplina consente la cessione del credito IVA, compreso quello spettante in seguito all'estinzione della società e trasferito ai soci.

Massime di principio

  • L'estinzione di una società non elimina automaticamente i crediti ancora esistenti: questi possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio.
  • L'iscrizione di un credito nel bilancio ha normalmente valore ricognitivo e non è, da sola, l'atto costitutivo del diritto.
  • Il credito IVA trasferito ai soci può essere oggetto di rimborso e, quando la legge lo consente, di cessione a terzi.
  • Nel processo tributario gli errori meramente formali non dovrebbero prevalere sull'accertamento della sostanza, della titolarità effettiva e dell'esistenza del credito.
  • Per ottenere il rimborso è comunque opportuno documentare la cessazione della società, la qualità di socio, l'origine e l'importo del credito e l'eventuale atto di cessione.

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