Sentenza del 10/09/2018 n. 1374 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Estinzione di una società e fenomeno successorio - Estinzione di una società e rimborso IVA ai soci-Errori formali e sostanza nel processo tributario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sorte del credito IVA dopo l'estinzione della società e, in particolare, se tale credito possa trasferirsi ai soci e successivamente essere ceduto a terzi. Il principio affermato è che l'estinzione della società produce un fenomeno successorio in favore dei soci: l'indicazione del credito nel bilancio ha funzione ricognitiva e formale, ma non costituisce il diritto, che può già esistere autonomamente. Sono inoltre rilevanti eventuali errori formali nel processo tributario, quando non incidano sulla sostanza del diritto controverso.
La decisione
La Suprema Corte ha riconosciuto che il credito IVA della società estinta si trasferisce ai soci, i quali ne diventano titolari a pieno titolo. Di conseguenza, il rimborso IVA può essere richiesto dai soci e il relativo credito può essere ceduto, secondo la disciplina applicabile. Nel giudizio tributario deve prevalere la sostanza della questione sugli errori meramente formali, purché il diritto e la titolarità risultino effettivamente individuabili.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, D.M. 26 febbraio 1992
Nel caso in cui, al momento della cessazione dell'attività, il credito d'imposta sia ceduto a terzi, il titolo di spesa è intestato direttamente al cessionario del credito stesso.
La norma conferma che il credito d'imposta può essere ceduto anche in occasione della cessazione dell'attività e che il documento rappresentativo del rimborso può essere intestato direttamente al cessionario.
Legge n. 154/1988 di conversione del D.L. n. 70/1988
La disciplina consente la cessione del credito IVA, compreso quello spettante in seguito all'estinzione della società e trasferito ai soci.
Massime di principio
- L'estinzione di una società non elimina automaticamente i crediti ancora esistenti: questi possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio.
- L'iscrizione di un credito nel bilancio ha normalmente valore ricognitivo e non è, da sola, l'atto costitutivo del diritto.
- Il credito IVA trasferito ai soci può essere oggetto di rimborso e, quando la legge lo consente, di cessione a terzi.
- Nel processo tributario gli errori meramente formali non dovrebbero prevalere sull'accertamento della sostanza, della titolarità effettiva e dell'esistenza del credito.
- Per ottenere il rimborso è comunque opportuno documentare la cessazione della società, la qualità di socio, l'origine e l'importo del credito e l'eventuale atto di cessione.
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