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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34642/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Bari del 1° dicembre 2025, che aveva riformato la decisione di primo grado: aveva dichiarato improcedibile per difetto di querela il tentato furto e rideterminato la pena per la residua imputazione di dichiarazione di false generalità. Con l’unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 129 c.p.p. in relazione alla declaratoria di improcedibilità, censurando la mancata pronuncia di proscioglimento nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l’unico motivo. Il difetto della condizione di procedibilità impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e inibisce ogni valutazione del fatto, precludendo quindi una pronuncia di proscioglimento nel merito anche quando sia prospettata l’evidenza di una causa di non punibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    il difetto della condizione di procedibilità (nella specie: querela), impedendo la valida costituzione del rapporto processuale, inibisce ogni valutazione del fatto imputato e preclude, quindi, la pronuncia di proscioglimento, secondo la regola della prevalenza, per evidenza della causa di non punibilità nel merito

    In presenza del difetto della condizione di procedibilità, non può essere pronunciato il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., perché il giudice non può procedere alla valutazione del fatto.

Massime di principio

  • Il difetto di una condizione di procedibilità, quale la querela, impedisce la valida costituzione del rapporto processuale e preclude la valutazione del fatto imputato.
  • In mancanza di una condizione di procedibilità non è consentito pronunciare il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., neppure quando la causa di non punibilità risulti evidente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblica

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