Sentenza del 05/03/2020 n. 6232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2002 contestando compensi pagati da Toyota Tsuyio Corporation alla contribuente per consulenze relative al progetto "Cairo North Power Station" per complessivi 122.393.480 Yen (convertiti in euro: reddito diverso di Euro 1.046.634,86 e reddito da capitale di Euro 14.034,66), con maggiori imposte e sanzioni (IRPEF Euro 477.301,00 ; addizionale regionale Euro 14.849,00 ; sanzione complessiva Euro 625.000,00). L'accertamento era scaturito da comunicazione ricevuta dall'autorità giapponese ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Italia-Giappone.
La decisione
Il procedimento di cognizione si è estinto per cessata materia del contendere in conseguenza della definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 (convertito nella legge richiamata in sentenza). Entrambe le parti hanno richiesto l'estinzione attestando la regolarità della domanda di definizione e il pagamento da parte della contribuente; la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio (udienza del 13 gennaio 2020, deposito 5 marzo 2020) e ha compensato le spese dell'intero giudizio. Il merito dell'accertamento non è stato deciso nel merito in sede di cassazione a causa dell'estinzione.
Norme richiamate
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Giappone
Usata come base per lo scambio di informazioni: l'autorità giapponese ha comunicato elementi probatori (pagamenti a favore della contribuente) che hanno dato avvio all'accertamento italiano.
Legge n. 289 del 2002
art. 9 (condono tombale) e art. 10 (proroga biennale)
La CTR ha ritenuto che l'adesione della contribuente al condono tombale (art. 9) precludesse il nuovo accertamento e che la proroga biennale prevista dall'art. 10 non fosse applicabile nella fattispecie; tale valutazione ha portato alla declaratoria di decadenza dell'Amministrazione per notifica tardiva (avviso notificato il 14.11.2009).
Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119
Ha consentito la definizione agevolata della lite; la regolarità della domanda e il pagamento da parte della contribuente hanno determinato la possibilità per le parti di chiedere l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ottenuta dal giudice.
Legge di conversione
richiamata in sentenza come L. 12 dicembre 2016, n. 136 (conversione indicata nella sentenza)
La sentenza richiama la norma di conversione della disposizione di definizione agevolata; nella pratica il giudice considera efficace la procedura di definizione come incidente sull'estinzione del processo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il giudice prende atto che tale disposizione non trova applicazione nella fattispecie, in particolare alla luce della definizione agevolata e della compensazione delle spese concordata tra le parti.
Massime di principio
- La prova raccolta tramite scambio di informazioni internazionali (art. 26 delle convenzioni contro le doppie imposizioni) può legittimare accertamenti, ma non esclude che l'Amministrazione sia soggetta a termini di decadenza o a effetti preclusivi derivanti da istituti di definizione (es. condono).
- L'adesione del contribuente a un condono tombale (o ad altro istituto di definizione analogo) può precludere successivi accertamenti relativi agli stessi periodi/se stessi fatti; è fondamentale verificare la portata dell'istituto e le eventuali proroghe applicabili (es. art.10 L. 289/2002).
- La regolarità formale della domanda di definizione agevolata e il pagamento previsto rendono possibile chiedere l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi del richiamato D.L.; l'estinzione comporta che il merito non venga deciso e le parti possono concordare la compensazione delle spese.
- In caso di estinzione per definizione agevolata il giudice non si pronuncia sul merito sostanziale dell'accertamento: questioni di fatto o di diritto rimangono non decise e potrebbero riemergere solo in ipotesi diverse (es. accertamenti successivi non coperti dal condono).
- Prima di procedere a notifiche di atti impositivi fondati su informazioni estere occorre verificare termini di decadenza, effetti di eventuali procedure di definizione e la completezza della prova sulla effettiva titolarità/beneficiario economico dei pagamenti.
- Se la CTR o CTP non si pronunciano su alcuni motivi ritenendoli assorbiti, il contribuente può comunque riproporli in sede di gravame o di criterio di cassazione incidente; tuttavia, una definizione successiva della lite può rendere irrilevanti tali questioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 2161 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 37 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 102 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 168 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 169 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 mar 2020Sentenza del 05/03/2020 n. 176 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →