Sentenza n. 7117/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione della sua efficacia esecutiva del provvedimento 15.11.2025 pos. -OMISSIS- dell'Ambasciata d'Italia in Tunisia, Cancelleria Consolare - Ufficio Visti, di rifiuto della domanda di visto di ingresso per motivi di tirocinio formativo, notificato mediante consegna a mani del ricorrente in data 21.11.2025; di ogni altro atto allo stesso preordinato, conseguente o correlato: Spese di lite rifuse, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c, compreso il rimborso del contributo unificato se versato e di ogni altra anticipazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto di ingresso in Italia per motivi di tirocinio formativo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di rifiuto del visto, consegnato a mani il 21 novembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Ha sostenuto l'applicabilità dell'art. 41, comma 5, c.p.a., che prevede l'aumento del termine per la notificazione del ricorso quando le parti risiedono all'estero. Il ricorso è stato notificato l'11 febbraio 2026 e depositato il 12 marzo 2026. L'Amministrazione ha inoltre evidenziato, nel merito, la mancata prova dell'assicurazione sanitaria e di adeguate garanzie finanziarie necessarie per il rilascio del visto.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività della notificazione ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Ha ritenuto che l'art. 41, comma 5, c.p.a. riguardi esclusivamente i casi in cui il ricorso debba essere notificato a parti private residenti all'estero, e non il caso in cui sia il ricorrente a risiedere all'estero. Un'interpretazione diversa determinerebbe un'ingiustificata disparità a favore dei ricorrenti esteri rispetto a quelli residenti in Italia e comprometterebbe la certezza dei termini di impugnazione e la stabilità dell'azione amministrativa. Il Collegio ha comunque rilevato anche l'infondatezza nel merito, poiché il ricorrente non aveva dimostrato il possesso dell'assicurazione sanitaria e di adeguate garanzie finanziarie. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività della notificazione del ricorso comporta l'irricevibilità della domanda.
art. 41, comma 5, c.p.a.
il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d'Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d'Europa
L'aumento del termine si applica ai casi in cui il ricorso debba essere notificato a parti private residenti all'estero, non quando all'estero risieda il ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'aumento del termine per la notificazione del ricorso previsto dall'art. 41, comma 5, c.p.a. opera quando il ricorso deve essere notificato a parti private residenti all'estero; non si applica per il solo fatto che il ricorrente risieda fuori dall'Italia.
- L'interpretazione che estendesse l'aumento del termine ai ricorrenti residenti all'estero determinerebbe un trattamento deteriore per i ricorrenti residenti in Italia e comprometterebbe la certezza dei termini di impugnazione e la stabilità dell'azione amministrativa.
- La tardività della notificazione del ricorso determina l'irricevibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., anche se il ricorso risulta altresì infondato nel merito.
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