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Sentenza

Sentenza del 05/12/2022 n. 3784 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

- Notifica - Reclamo - Natura giurisdizionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda la validità delle notificazioni eseguite da operatori postali privati in possesso di titolo abilitativo minore nel periodo tra la parziale liberalizzazione del servizio postale (d.lgs. n.58/2011) e la successiva liberalizzazione (l. n.124/2017). In particolare si è esaminato se tali notifiche fossero valide anche per atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, e la natura del reclamo disciplinato dall'art. 17-bis del d.lgs. n.546/1992.

La decisione

La sentenza ha affermato che, nel periodo considerato, le notifiche effettuate da operatori postali privati con titolo minore sono fidefacenti solo se riguardano atti amministrativi e tributari; non sono invece valide se riguardano atti giudiziari (compresi i ricorsi introduttivi del giudizio tributario), attività riservata al solo gestore del servizio postale universale. Inoltre il reclamo previsto dall'art. 17-bis d.lgs. 546/1992 è stato qualificato come di natura giurisdizionale e non amministrativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.58 del 2011

    Riconosciuta come la norma che ha avviato la parziale liberalizzazione del servizio postale; nel periodo successivo alla sua entrata in vigore gli operatori privati con titolo minore potevano effettuare notifiche fidefacenti solo per atti amministrativi/tributari, non per atti giudiziari.

  • l. n.124 del 2017

    Citata come la norma che ha completato la liberalizzazione del settore; la sentenza delimita l'efficacia delle liberalizzazioni nel periodo intermedio tra il 2011 e il 2017.

  • d.lgs. n.546 del 1992, art. 17-bis

    Il reclamo disciplinato da questa norma è stato qualificato dalla giurisprudenza come atto di natura giurisdizionale (non amministrativa), con le conseguenze procedurali connesse.

Massime di principio

  • Nel periodo tra d.lgs. 58/2011 e l. 124/2017 le notifiche eseguite da operatori postali privati con titolo minore sono valide (fidefacenti) per atti amministrativi e tributari, ma non per atti giudiziari: per questi ultimi occorre l'intervento del gestore del servizio postale universale.
  • Per i ricorsi introduttivi del processo tributario è essenziale verificare che la notifica sia stata effettuata da soggetto abilitato a compiere notifiche giudiziarie; in mancanza, la notificazione può essere considerata nulla o inefficace.
  • Quando si impugna un provvedimento con reclamo ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992 va considerata la natura giurisdizionale del rimedio: ciò rileva per termini, competenza e per le modalità di proposizione (non è un rimedio amministrativo).
  • In casi simili controllare sempre la normativa vigente alla data della notifica: l'abilitazione degli operatori postali e la disciplina applicabile possono cambiare nel tempo e incidere sulla validità dell'atto notificato.
  • Se si riceve una notifica di un atto giudiziario tramite operatore non universal service provider, è prudente eccepire tempestivamente la validità della notifica e valutare la possibile inammissibilità dell'atto introduttivo basata su difetto di notifica.

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