Ordinanza n. 216/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di diniego di iscrizione alla White List e di informazione antimafia interdittiva, nonché gli atti presupposti, inclusi il preavviso di diniego e i verbali del Gruppo Interforze
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il diniego di iscrizione alla White List e l’informazione antimafia interdittiva, chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in sostanza, l’adeguatezza dell’istruttoria e della motivazione prefettizia, nonché la valutazione degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico di permeabilità dell’impresa alle logiche della criminalità organizzata. Gli elementi valorizzati dall’amministrazione concernevano il profilo personale del titolare dell’impresa individuale, i rapporti di parentela e affinità con esponenti della criminalità di matrice ’ndranghetista e plurimi rapporti di cointeressenza economica con società controindicate. Era inoltre rilevante la questione dell’applicabilità delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, all’esito della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che non fossero prima facie ravvisabili i presupposti per la sospensione. Il provvedimento prefettizio è apparso assistito da adeguata istruttoria, sulla base della documentazione versata in atti, ed esaurientemente motivato con riferimento agli accertamenti e alle risultanze della Prefettura e del Gruppo Interforze. Il Collegio ha ritenuto che gli elementi relativi ai rapporti familiari e alle cointeressenze economiche dovessero essere valutati unitariamente e non atomisticamente. Ha inoltre ribadito che l’interdittiva antimafia non richiede né la prova di una già intervenuta occupazione mafiosa dell’impresa né l’accertamento di responsabilità penali dei titolari, essendo sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento dell’attività economica da parte della criminalità organizzata. È stata ritenuta non irragionevole anche la valutazione prefettizia circa l’insussistenza di una situazione di agevolazione occasionale tale da giustificare le misure di prevenzione collaborativa. Nel bilanciamento degli interessi è stata ritenuta prevalente l’esigenza statale di tutela della legalità economica contro l’infiltrazione criminale. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l’assenza, nella sommaria valutazione cautelare, di presupposti favorevoli.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Prevede misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili nelle situazioni di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; il TAR ha ritenuto non irragionevole l’esclusione di tale presupposto nel caso esaminato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente alla disciplina europea in materia di protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
Massime di principio
- Ai fini dell’interdittiva antimafia è sufficiente un quadro indiziario complessivo, concreto e sintomatico del pericolo di condizionamento dell’impresa da parte della criminalità organizzata; non è necessaria la prova di una già intervenuta occupazione mafiosa dell’azienda né l’accertamento di responsabilità penali a carico dei titolari.
- Gli elementi posti a fondamento del giudizio di permeabilità mafiosa, inclusi i rapporti familiari e di affinità del titolare e le cointeressenze economiche con imprese controindicate, devono essere valutati in modo unitario e non atomistico.
- In sede cautelare, la sospensione di un’interdittiva antimafia non può essere concessa quando il provvedimento prefettizio risulti prima facie sorretto da adeguata istruttoria e da motivazione esauriente, fondata sugli accertamenti della Prefettura e del Gruppo Interforze.
- Le misure di prevenzione collaborativa presuppongono una situazione di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa; è legittima, in sede cautelare, la valutazione prefettizia che escluda tale presupposto sulla base del quadro indiziario complessivo.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi contrapposti, l’esigenza pubblica di tutela della legalità economica e di prevenzione dell’infiltrazione della criminalità organizzata può prevalere sull’interesse dell’impresa alla sospensione degli effetti dell’interdittiva.
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