Sentenza n. 343/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della selezione per il conferimento di un incarico annuale di insegnamento di ICT, classe A041, inclusa la declaratoria di non idoneità del candidato e la conseguente assegnazione dell’incarico
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in possesso di laurea magistrale in ingegneria informatica, abilitazione per la classe A041, certificazioni linguistiche e inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza, ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura selettiva per un incarico annuale di insegnamento di Informatica in lingua inglese presso la Scuola per l’Europa di Parma. Ha dedotto, in primo luogo, l’illegittima composizione della commissione giudicatrice, per la mancata presenza di un commissario docente o esperto di comprovata competenza nella materia informatica oggetto della selezione, in violazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001. Ha inoltre censurato l’ammissione e la selezione di candidati asseritamente privi dei requisiti previsti dalla lex specialis, il giudizio di non idoneità formulato nei suoi confronti, ritenuto illogico e contraddittorio rispetto alla sua esperienza professionale e ai titoli posseduti, il difetto di motivazione della declaratoria di non idoneità e il parziale diniego di accesso agli atti della procedura. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni patrimoniali, morali e professionali. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità del primo motivo per mancata impugnazione del regolamento interno della Scuola e hanno sostenuto la legittimità della procedura.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto alla domanda di annullamento, ritenendo fondato il primo motivo, e ha assorbito le ulteriori censure. Ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione del regolamento interno, interpretando la clausola regolamentare che consentiva lo svolgimento delle selezioni anche in deroga alla disciplina generale dei concorsi in modo conforme all’art. 35 del d.lgs. 165/2001. Secondo il Collegio, la deroga prevista dalla legge istitutiva della Scuola per l’Europa e dal regolamento interno non può riguardare i principi fondamentali e inderogabili delle procedure di reclutamento, tra cui l’imparzialità, la trasparenza, l’adozione di criteri oggettivi e, soprattutto, la composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso. Il concetto di esperto richiede un titolo di studio coerente con le materie oggetto della prova e un’attività professionale attestante una competenza specifica. Poiché la commissione non comprendeva soggetti dotati di comprovata preparazione professionale e scientifica nella disciplina ICT-Informatica, la procedura è stata ritenuta viziata per illegittima composizione della commissione e sono stati annullati gli atti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. La domanda risarcitoria è stata respinta: l’annullamento è fondato su un vizio procedurale e non accerta la spettanza dell’incarico, residuando all’amministrazione il potere di rinnovare la procedura e significativi margini di discrezionalità. Un’eventuale domanda risarcitoria per perdita di chance potrà essere proposta, secondo la sentenza, solo dopo l’esito della nuova valutazione amministrativa e sulla base di una domanda circostanziata. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in euro 3.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 3, d.lgs. 165/2001
Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; c) rispetto delle pari opportunità; d) decentramento delle procedure; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso
Le lettere a), b), c) ed e) esprimono principi fondamentali e inderogabili delle procedure di reclutamento, direttamente riconducibili ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, efficienza, trasparenza e uguaglianza. La commissione deve essere composta da esperti di comprovata competenza nella materia oggetto della selezione.
art. 1, comma 8, l. 115/2009
I contratti sono stipulati previo espletamento di un’apposita procedura concorsuale, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali, definita con regolamento della Scuola
La possibilità di derogare alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali non consente di derogare ai principi fondamentali delle procedure di reclutamento, tra cui l’obbligo di costituire commissioni composte da esperti della materia.
art. 2, comma 2, del Regolamento per le procedure selettive del personale docente e non docente della Scuola per l’Europa di Parma
I contratti a tempo determinato sono stipulati previa indizione di prove selettive di accertamento di adeguate competenze professionali, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali
La clausola deve essere interpretata in conformità all’art. 35 del d.lgs. 165/2001 e non può essere intesa come autorizzazione a comporre la commissione senza esperti nella materia oggetto della selezione.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 46, comma 1
La disposizione è stata applicata per devolvere la controversia alla sezione staccata territorialmente competente in ragione della sede dell’amministrazione e della sede di servizio cui si riferiva l’incarico.
art. 13, commi 1 e 2, c.p.a.
La competenza territoriale è stata individuata nella sezione avente competenza su Parma, sia in base alla sede dell’autorità emanante sia in base alla sede di servizio relativa al rapporto cui aspirava il ricorrente.
art. 3 l. 241/1990
La norma è stata richiamata dal ricorrente quale parametro per contestare il difetto, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della declaratoria di non idoneità; tale censura è stata assorbita.
art. 116 c.p.a.
È stato richiamato in relazione al ricorso per l’accesso agli atti della procedura, ma la relativa censura è stata assorbita per l’accoglimento del motivo sulla composizione della commissione.
Massime di principio
- La deroga alle disposizioni generali sullo svolgimento delle prove concorsuali prevista dalla legge o dal regolamento di un’istituzione scolastica non può estendersi ai principi fondamentali delle procedure di reclutamento, tra cui imparzialità, trasparenza, oggettività dei criteri e composizione della commissione con esperti di provata competenza nella materia oggetto della selezione.
- In una procedura selettiva per il reclutamento di personale docente, il requisito dell’esperto nella materia di concorso richiede un titolo di studio coerente con le materie oggetto della prova e un’attività professionale o scientifica idonea a dimostrare una competenza specifica dell’esaminatore.
- La clausola regolamentare che consente lo svolgimento di procedure selettive in deroga alla disciplina generale dei concorsi deve essere interpretata in modo conforme ai principi inderogabili posti dalla normativa primaria e non richiede, per tale ragione, una preventiva impugnazione quando venga applicata in un significato incompatibile con quei principi.
- L’illegittima composizione della commissione giudicatrice costituisce un vizio della procedura selettiva idoneo a travolgere gli atti successivi adottati dalla commissione, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure quando il motivo sia stato dedotto come questione pregiudiziale e la rinnovazione della procedura sia comunque necessaria.
- L’annullamento di una procedura selettiva per un vizio procedurale non comporta, di per sé, il diritto al risarcimento del danno se non è stata accertata la spettanza del bene della vita e l’amministrazione conserva il potere di rinnovare la procedura con margini significativi di discrezionalità.
- Quando l’annullamento dell’atto consente la riedizione del potere amministrativo, la domanda risarcitoria per perdita di chance non può essere accolta prima dell’esito della nuova manifestazione del potere, salvo che sia già certa la spettanza del bene della vita e la correlata lesione.
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