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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19647/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione immobiliare ad uso diverso dall'abitativo stipulato tra le parti, con clausola che poneva a carico della conduttrice la manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura e di alcuni impianti. Dopo l'installazione, su volontà della conduttrice, di pannelli fotovoltaici sul tetto dell'immobile, si verificarono infiltrazioni d'acqua dai punti di ancoraggio dei pannelli e un conseguente deterioramento di alcune canaline della locatrice, che quest'ultima assumeva non più vendibili. Nel giudizio di merito la locatrice otteneva in primo grado il risarcimento, ma la Corte d'appello riformava sul punto, ritenendo che le infiltrazioni non fossero imputabili esclusivamente ai microfori derivanti dall'installazione dei pannelli, bensì a un ammaloramento diffuso della copertura, e che comunque la manutenzione della copertura fosse contrattualmente a carico del conduttore. La ricorrente proponeva tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo che, a suo dire, confermavano la persistenza delle infiltrazioni e il nesso con i fori dell'impianto fotovoltaico; (2) violazione degli artt. 41 c.p., 1218, 2043 e 2697 c.c., per avere escluso il nesso causale nonostante, secondo la ricorrente, la causa del danno dovesse ricomprendere anche la cattiva installazione dei pannelli quale concausa, applicando il criterio del 'più probabile che non'; (3) violazione dell'art. 1341 c.c., sostenendo che la clausola contrattuale che poneva la manutenzione a carico del conduttore fosse vessatoria e non specificamente approvata per iscritto, con conseguente permanenza degli obblighi manutentivi in capo alla locatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso in tutti e tre i motivi. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a censurare non l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma l'omessa considerazione di elementi istruttori (CTU e documentazione fotografica), mentre il fatto storico dell'origine delle infiltrazioni era stato comunque esaminato dalla Corte d'appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, da un lato, la sentenza impugnata aveva ricondotto le infiltrazioni a un ammaloramento unitario della copertura e non a cause distinte, dall'altro la consulenza tecnica richiamata indicava solo una causa 'probabile' e non la 'più probabile' delle infiltrazioni. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la verifica della natura vessatoria di una clausola e della necessità di specifica approvazione per iscritto richiede un accertamento di fatto non compiibile per la prima volta in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente era rimasta solo intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa valutazione di un fatto decisivo

    Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o probatori.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto

    La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo apprezzamento di fatto sul nesso causale o sulla natura della clausola contrattuale.

  • art. 41 cod. pen.

    concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute

    La ricorrente lo invocava come regola generale applicabile anche al civile per sostenere che il concorso di più cause non esclude il nesso causale; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza perché fondata su una ricostruzione fattuale non accolta in sentenza.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità da inadempimento; la Corte non affronta nel merito la norma, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come fondamento dell'illecito aquiliano; la Corte non esamina il merito della responsabilità per effetto della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non accoglie la doglianza perché essa tendeva a una rivalutazione delle prove.

  • art. 1341 c.c.

    La verifica della vessatorietà e della necessità di specifica approvazione per iscritto della clausola richiede un giudizio di fatto sull'interpretazione complessiva del contratto e non può essere compiuta per la prima volta in cassazione.

  • art. 1576 c.c.

    Richiamato nel contratto come parametro degli obblighi manutentivi posti a carico del conduttore; la Corte non ne afferma una regola autonoma, ma osserva che la valutazione della clausola non poteva essere introdotta in cassazione.

  • art. 1609 c.c.

    Richiamato nel contratto quale disposizione derogata pattiziamente in tema di manutenzione; anche qui la Corte non si pronuncia nel merito della validità della deroga.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di uno specifico elemento istruttorio o di singole risultanze peritali, se il fatto è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere in cassazione una nuova ricostruzione del nesso causale o una diversa ponderazione del materiale probatorio: quando la decisione impugnata si fonda su un accertamento di fatto, la critica deve misurarsi con quel giudizio e non sostituirlo.
  • Nel giudizio civile il tema delle concause non può essere prospettato in modo astratto se la sentenza impugnata ha già ricondotto il danno a una causa unitaria, poiché la doglianza finisce altrimenti per contestare il merito dell'apprezzamento fattuale.
  • Il criterio del 'più probabile che non' richiede che la consulenza o gli altri elementi probatori indichino una causa effettivamente prevalente e non una mera causa probabile; altrimenti la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La verifica della natura vessatoria di una clausola e della necessità della sua specifica approvazione scritta implica un accertamento di fatto sul significato della clausola nel contesto del contratto, che non può essere svolto per la prima volta in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaNullità

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