Sentenza del 03/02/2020 n. 1034 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 69/2020 TRIBUTI - IMU - RENDITA CATASTALE - VARIAZIONE - NECESSARIA NOTIFICAZIONE - SUSSISTENZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012 per un immobile di cui la resistente è comproprietaria (25%), contestando la rendita catastale assunta come base imponibile. La SO.GE.S sosteneva che la rendita era stata variata dall'Agenzia del Territorio (anche a seguito di una presunta mediazione del 13/09/2016) e che la variazione, una volta nota, poteva essere applicata retroattivamente. La contribuente ha invece affermato di non aver mai ricevuto la notificazione della variazione e ha prodotto elementi (compreso un avviso relativo al coniuge) a dimostrazione del fatto che aveva sempre pagato l'IMU su una rendita molto più bassa.
La decisione
Appello rigettato. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000, la variazione della rendita catastale è efficace nei confronti del contribuente solo dopo la sua rituale notificazione da parte dell'Agenzia del Territorio; pur potendo la rendita retroagire alla data di messa in atti, in mancanza di prova della notificazione (non depositata la presunta mediazione del 13/09/2016) la nuova rendita non è opponibile alla resistente. Inoltre la notificazione mediante l'atto impositivo (avviso di accertamento) non è valida per rendite messe in atti dopo il 31/12/1999. L'appellante è condannata alle spese di giudizio per complessivi euro 400,00.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. 342/2000
La variazione della rendita catastale è efficacie nei confronti del contribuente solo a decorrere dalla sua rituale notificazione da parte dell'Agenzia del Territorio; la rendita ha natura ricognitiva-dichiarativa e può retroagire alla messa in atti, ma la notificazione è condizione di efficacia verso il contribuente.
art. 1, comma 161, L. 296/2006
Stabilisce il termine di decadenza quinquennale per il recupero dei tributi (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo è stato o avrebbe dovuto essere versato), che limita l'efficacia retroattiva delle variazioni una volta notificate.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 3039/2019
Ha chiarito che per le variazioni di rendita catastale intervenute dopo il 31/12/1999 la conoscenza legale della nuova rendita non può essere surrogata dall'atto impositivo comunale; è necessaria la notificazione dell'Agenzia.
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per evidenziare che il contribuente non è obbligato ad impugnare un atto presupposto che non gli è stato notificato, trattandosi di atto non opponibile.
Giurisprudenza della Cassazione (es. sent. nn. 23627/2008, 12029/2009; ord. n. 16823/2017)
Confermano la distinzione tra efficacia (soggetta a notificazione) e applicabilità retroattiva della rendita; la rendita modificata può produrre effetti retroattivi solo dopo che sia stata regolarmente notificata, nel rispetto della decadenza.
Massime di principio
- Per le rendite catastali messe in atti dopo il 31/12/1999 la variazione è efficace nei confronti del contribuente solo dopo la notificazione formale da parte dell'Agenzia del Territorio; senza prova della notificazione la variazione non è opponibile.
- Una variazione della rendita può avere effetti retroattivi alla data di messa in atti, ma soltanto dopo la notificazione; il recupero di tributi arretrati resta comunque soggetto al termine di decadenza quinquennale previsto dalla legge.
- L'atto impositivo comunale (es. avviso di accertamento) non sostituisce la notificazione dell'Agenzia per rendite successive al 1999; per rendite ante 2000 esistono regole differenziate che possono consentire diversa efficacia.
- La pendenza o l'esistenza di una mediazione o accordo sulla rendita deve essere provata con documenti specifici: in mancanza di esibizione la parte che asserisce la notificazione o l'accordo non adempie al proprio onere della prova.
- Se il contribuente ha pagato imposte basandosi su una rendita antecedente e può dimostrarlo (es. avvisi riferiti a comproprietari, ricevute, visure catastali), ciò costituisce elemento probatorio rilevante per contestare la opponibilità di una nuova rendita non notificata.
- In situazioni analoghe conviene: verificare la visura storica catastale, richiedere formalmente copia della notificazione o degli atti di mediazione all'Agenzia, impugnare tempestivamente l'atto impositivo e conservare documentazione di pagamenti coerenti con la rendita dichiarata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 18 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 19 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 21 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 3 feb 2020Sentenza del 03/02/2020 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →