Parere n. 633/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza sospensiva proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell'interno per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- del 9 settembre 2022 di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'interno il 9 settembre 2022.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento era fondato su una condanna penale per violazione delle norme igieniche relative alla produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande e sull'omessa indicazione della condanna nell'autocertificazione presentata con la domanda. Sono state dedotte violazione di legge, difetto di motivazione e di prova, eccesso di potere e violazione della disciplina sul casellario giudiziale introdotta dal d.lgs. n. 122/2018. Il ricorrente ha inoltre sostenuto di non aver ricevuto il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché la domanda era stata presentata tramite un commercialista e l'indirizzo di posta elettronica indicato non era direttamente accessibile. Il Ministero ha difeso l'ampia discrezionalità esercitata nella valutazione dell'integrazione e dell'affidabilità del richiedente.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il rigetto, con assorbimento della domanda cautelare. La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha esaminato congiuntamente le censure. In materia di cittadinanza per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita un potere altamente discrezionale, qualificato come esplicazione del potere sovrano dello Stato e subordinato alla valutazione dell'interesse pubblico, dello stabile inserimento nella comunità nazionale e dello status morale e civile del richiedente. La condanna penale, non contestata nella sua materialità, poteva essere valutata ai fini del diniego; la sospensione condizionale della pena e la non menzione non incidono sui fatti commessi né sulla loro rilevanza amministrativa. La valutazione ministeriale non è risultata manifestamente illogica, arbitraria, irragionevole o viziata da travisamento, avendo considerato il disvalore della condotta nel giudizio complessivo sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente. È stata ritenuta irrilevante la mancata conoscenza del preavviso di diniego, non imputabile all'Amministrazione ma ai rapporti tra il ricorrente e il soggetto incaricato della presentazione della domanda. Gli ulteriori profili di illegittimità dedotti soltanto nella memoria difensiva non sono stati esaminati, perché il thema decidendum era cristallizzato dai motivi formulati nel termine decadenziale del ricorso.
Osservazioni
Condanna penale e valutazione dell'integrazione
La condanna per violazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 283/1962 costituisce un elemento che l'Amministrazione può valutare nel procedimento di concessione della cittadinanza, nell'ambito del giudizio complessivo sull'affidabilità morale e civile e sull'integrazione del richiedente.
Sospensione condizionale e non menzione della condanna
I benefici penali della sospensione condizionale della pena e della non menzione non incidono sull'esistenza dei fatti commessi né sulla loro rilevanza ai fini della valutazione amministrativa discrezionale relativa alla cittadinanza.
Preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990
La mancata conoscenza del preavviso non determina l'illegittimità del provvedimento quando la comunicazione sia stata inviata all'indirizzo fornito dal richiedente e la mancata conoscenza sia riconducibile ai rapporti tra l'interessato e il soggetto incaricato della presentazione della domanda, non all'Amministrazione.
Deduzione tardiva di ulteriori censure
Gli ulteriori profili di illegittimità introdotti per la prima volta nella memoria difensiva non possono essere esaminati, poiché il thema decidendum del ricorso straordinario è delimitato dai motivi dedotti nel termine di decadenza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
concessione della cittadinanza italiana
La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione è espressione di un potere altamente discrezionale di alta amministrazione; non sussiste un diritto soggettivo dello straniero all'acquisto della cittadinanza.
art. 5, comma 1, lettera b), legge 30 aprile 1962, n. 283
violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
La condotta sanzionata e la relativa condanna possono essere considerate dall'Amministrazione nel giudizio complessivo sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.
art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241
La Sezione ritiene irrilevante, nel caso concreto, la mancata conoscenza del preavviso quando la comunicazione sia stata inviata all'indirizzo indicato dal richiedente e il mancato accesso dipenda dai suoi rapporti con il soggetto incaricato.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122
riforma del casellario giudiziale
La disciplina del casellario non impedisce la valutazione amministrativa dei fatti oggetto di una condanna ai fini della concessione della cittadinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità dell'interessato
Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati identificativi e dell'oscuramento disposto nel parere.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 è espressione di un potere altamente discrezionale di alta amministrazione e non costituisce oggetto di un diritto soggettivo dello straniero richiedente.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l'Amministrazione può valutare le condanne penali del richiedente nell'ambito del giudizio complessivo sullo status morale e civile, sull'affidabilità e sul grado di integrazione nella comunità nazionale.
- La sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna non eliminano l'esistenza dei fatti commessi né ne impediscono la considerazione nell'esercizio della discrezionalità amministrativa in materia di cittadinanza.
- Il diniego di cittadinanza è sindacabile in sede giustiziale entro i limiti del controllo estrinseco, potendo essere censurato per manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento, ma non sostituito nella valutazione di opportunità riservata all'Amministrazione.
- La mancata conoscenza del preavviso di rigetto non è imputabile all'Amministrazione quando la comunicazione sia stata inviata all'indirizzo indicato dall'interessato e la mancata ricezione dipenda dai rapporti tra l'interessato e il soggetto incaricato della domanda.
- Nel ricorso straordinario, il thema decidendum è cristallizzato dai motivi dedotti nel termine di decadenza; le nuove censure introdotte soltanto con una memoria difensiva non possono essere esaminate.
Diniego di cittadinanza italiana per condanna penale
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino egiziano contro il diniego ministeriale della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il diniego era fondato su una condanna penale e sull'omessa dichiarazione della stessa nell'autocertificazione allegata alla domanda.
Fatti e procedimento
L'interessato aveva presentato la domanda il 10 ottobre 2018. Il Ministero dell'interno l'ha respinta richiamando il parere negativo della Prefettura e una sentenza irrevocabile di condanna all'ammenda di 6.000 euro per violazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 283/1962, relativa alla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Nella domanda il richiedente aveva dichiarato di non aver riportato condanne né di essere sottoposto a procedimenti penali. Il ricorso ha contestato la rilevanza della condanna, l'omessa dichiarazione, il difetto di motivazione e di prova, l'eccesso di potere e la violazione della disciplina sul casellario giudiziale introdotta dal d.lgs. n. 122/2018. È stata inoltre dedotta la mancata conoscenza del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Discrezionalità in materia di cittadinanza
La Sezione ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini. Si tratta di un atto di alta amministrazione, caratterizzato da ampia discrezionalità e subordinato alla verifica dell'interesse pubblico e dello status morale e civile del richiedente.
La valutazione riguarda lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, le ragioni della richiesta e la capacità di rispettare i doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità. L'Amministrazione può quindi considerare gli elementi dai quali desumere la conoscenza e l'osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali fondamentali dell'ordinamento.
Rilevanza della condanna penale
La condanna non era contestata nella sua materialità e poteva essere utilizzata come elemento di valutazione nel procedimento. La Sezione ha escluso che la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna ne eliminassero la rilevanza, poiché tali benefici non incidono sui fatti commessi.
Il giudizio ministeriale, fondato anche sul titolo dell'imputazione e sul dispositivo della sentenza, non è apparso manifestamente illogico, arbitrario, irragionevole o viziato da travisamento. La condanna poteva essere considerata, insieme agli altri elementi, nel giudizio complessivo sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.
Preavviso di diniego e contraddittorio
La Sezione ha ritenuto pienamente rispettato il principio del contraddittorio. Il preavviso era stato inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso richiedente nella domanda. La mancata conoscenza della comunicazione era riconducibile ai rapporti tra l'interessato e il commercialista incaricato della presentazione della domanda e non a una condotta dell'Amministrazione.
Per tale ragione, l'eventuale mancata effettiva conoscenza del preavviso non ha inciso sulla legittimità del provvedimento impugnato.
Limiti alle censure deducibili
Il Consiglio di Stato ha precisato che gli ulteriori profili di illegittimità introdotti soltanto nella memoria difensiva non potevano essere esaminati. Nel ricorso straordinario, il thema decidendum resta infatti delimitato dai motivi formulati nel ricorso entro il termine di decadenza.
Esito
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso, con assorbimento della domanda cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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