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Sentenza

Sentenza n. 3532/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera n. 545 del 17/06/2024 e dei relativi allegati, a firma del Direttore Generale p.t. della A.O. San Pio di Benevento, pubblicata in pari data sull’albo pretorio dell’A.O., per effetto della quale la ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Dirigente Avvocato, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali. nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale per cui è causa e ad espletare le relative prove d’esame; e per la condanna dell’Azienda Ospedaliera resistente a disporre l’ammissione della ricorrente al Concorso pubblico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Capurro Roberta il 25\9\2024: per l’annullamento a) della delibera n. 722 del 01/08/2024 (doc. n. 1) e dei relativi allegati, a firma del Direttore Generale p.t. della A.O. San Pio di Benevento, per effetto della quale è stata rettificata la delibera n. 545 del 17/06/2024 e sono stati modificati gli elenchi B e C dei “candidati ammessi” e dei “candidati non ammessi” alla procedura concorsuale per cui è causa e, conseguentemente, sono stati ammessi 52 candidati a fronte dei 54 ammessi con la delibera n. 545 anzidetta; b) e, per quanto di ragione, della delibera n. 834 del 03/09/2024 e dei relativi allegati (doc. n. 2), a firma del Direttore Generale p.t. della A.O. San Pio di Benevento, pubblicata in pari data sull’albo pretorio dell’A.O., con la quale veniva rettificata la delibera n. 722 del 01/08/2024 e deliberata l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale di che trattasi della ricorrente e, per l’effetto, è stato modificato l’elenco C dei “candidati non ammessi” e adottato l’elenco D dei “candidati ammessi con riserva”, nella quale è stata inserita la ricorrente, unitamente ad altri 17 candidati ricorrenti, nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per l’accertamento e declaratoria del diritto pieno ed incondizionato della ricorrente a partecipare alla procedura concorsuale per cui è causa e ad espletare le relative prove d’esame; nonché per la condanna dell’Azienda Ospedaliera resistente a disporre l’ammissione incondizionata e senza alcuna riserva della ricorrente al Concorso pubblico.

Giustizia amministrativa202403901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale e successive delibere di rettifica degli elenchi dei candidati ammessi, non ammessi e ammessi con riserva

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la delibera con cui era stata esclusa dal concorso pubblico per due posti di dirigente avvocato, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, nonché eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, manifesta illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Sosteneva di avere documentato, mediante dettagliata autocertificazione, il requisito esperienziale richiesto dal bando, consistente nello svolgimento di attività presso studi legali per cinque anni. Deduceva inoltre di avere svolto, dal gennaio 2020, funzioni di funzionario amministrativo presso l’unità operativa affari giuridici e legali di un’altra azienda ospedaliera e contestava che fosse necessario lo svolgimento dell’attività in condizioni di autonomia e con piena responsabilità personale. Con motivi aggiunti aveva impugnato le successive delibere di rettifica degli elenchi, chiedendo l’ammissione piena e incondizionata al concorso. Nel corso del giudizio l’amministrazione aveva ammesso la ricorrente con riserva alle prove; la ricorrente le aveva superate ed era stata inserita, con riserva, nella graduatoria finale. L’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria definitiva.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare dell’amministrazione e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure sull’illegittimità dell’esclusione. Il giudice ha ritenuto che la mancata impugnazione della graduatoria finale renda improcedibile il ricorso contro l’esclusione, poiché l’approvazione della graduatoria non costituisce conseguenza inevitabile dell’atto espulsivo, implicando nuove valutazioni e incidendo sulle posizioni di una pluralità di concorrenti. L’annullamento dell’esclusione non produce quindi automaticamente l’effetto caducante della graduatoria. Nel caso concreto, la ricorrente era stata ammessa con riserva, aveva partecipato alle prove, le aveva superate ed era stata inserita nella graduatoria finale, anch’essa espressamente con riserva. Non avendo impugnato la graduatoria, la ricorrente ha consentito il consolidamento dei relativi effetti, sicché non residuava un interesse attuale alla decisione sulle delibere di esclusione e ammissione con riserva. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    La norma è stata invocata dalla ricorrente con riferimento al requisito esperienziale per l’accesso alla posizione di dirigente avvocato, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a causa dell’improcedibilità sopravvenuta.

  • art. 605 delibera D.G. del 4 luglio 2025

    La graduatoria definitiva, non impugnata dalla ricorrente, ha consolidato i propri effetti anche con riguardo alla sua collocazione con riserva.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l’improcedibilità del ricorso proposto contro l’esclusione, perché la graduatoria finale non è una conseguenza inevitabile dell’esclusione e comporta nuove valutazioni dell’amministrazione e l’incisione sulle posizioni degli altri concorrenti.
  • L’eventuale annullamento dell’esclusione da una procedura concorsuale non produce automaticamente l’effetto caducante della graduatoria finale; il concorrente escluso deve impugnare tempestivamente anche la graduatoria quando questa sopravvenga nel corso del giudizio.
  • Quando un candidato sia ammesso con riserva alle prove e sia successivamente inserito con riserva nella graduatoria finale, la mancata impugnazione di quest’ultima rende improcedibile il ricorso contro l’esclusione originaria, poiché la graduatoria si consolida e non può essere incisa dall’eventuale annullamento dell’atto precedente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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