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Sentenza

Sentenza n. 851/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento del Questore: -OMISSIS- del 28 maggio 2021 e notificato al ricorrente in data 7 aprile 2022, con il quale è stata rigettata la domanda di permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202200424

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Rimini della domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata nell’ambito della procedura di emersione dal lavoro irregolare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la Questura avrebbe desunto la pericolosità sociale dalla sola pendenza di un procedimento penale per violazione della normativa sugli stupefacenti, non definito con sentenza di condanna, senza una valutazione concreta e attuale della sua posizione personale. Ha inoltre dedotto di essere incensurato, di non essere stato colto in flagranza con sostanze stupefacenti e di avere svolto attività lavorativa come bracciante agricolo. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sostenendo che tale omissione gli avrebbe impedito di presentare osservazioni e documenti. Il diniego era fondato sull’arresto eseguito in forza di un’ordinanza di custodia cautelare per reati in materia di stupefacenti, sulla successiva sostituzione della misura con il divieto di dimora e l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, nonché su una segnalazione di inammissibilità Schengen riferita a un alias e valida fino al 19 settembre 2022.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto le ipotesi previste dall’art. 103, comma 10, lettere c) e d), del d.l. n. 34/2020: mentre la lettera c) contempla cause automaticamente ostative collegate a determinate condanne penali, anche non definitive o emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la lettera d) attribuisce all’Amministrazione un autonomo potere valutativo circa la minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, esercitabile anche in assenza di una condanna, purché fondato su elementi specifici e idonei a sostenere una prognosi negativa. Nel caso concreto, l’ordinanza cautelare, l’applicazione di misure limitative della libertà personale per fatti in materia di stupefacenti e la segnalazione Schengen costituivano elementi qualificati, ulteriori rispetto alla mera pendenza del procedimento penale, sufficienti a sorreggere il diniego. Il principio di non colpevolezza non impedisce all’autorità di pubblica sicurezza di valutare, ai fini del soggiorno, fatti oggettivi già sottoposti al vaglio del giudice cautelare. Le deduzioni sull’incensuratezza, sulla mancata flagranza, sulla modesta quantità di stupefacente e sull’inserimento lavorativo non erano idonee a neutralizzare la valutazione amministrativa; inoltre, non erano stati dedotti vincoli familiari qualificati tali da imporre un bilanciamento rafforzato ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 286/1998. Anche la censura procedimentale è stata respinta: benché il preavviso di rigetto fosse stato omesso, il ricorrente non aveva indicato elementi nuovi e decisivi che avrebbe potuto introdurre nel procedimento e si era limitato a riproporre la tesi dell’irrilevanza della vicenda penale in assenza di condanna. L’omissione non ha quindi avuto concreta incidenza sull’esito del procedimento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 10, lett. c), d.l. n. 34/2020

    La lettera c) contempla ipotesi automaticamente ostative fondate su determinate condanne, anche non definitive o pronunciate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tra cui quelle relative a reati in materia di stupefacenti.

    La disposizione è distinta dalla lettera d) e opera in presenza delle condanne previste dalla norma.

  • art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020

    La lettera d) esclude dalla procedura gli stranieri che siano comunque considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

    Attribuisce all’Amministrazione un autonomo potere valutativo e prognostico, esercitabile anche senza una condanna penale, sulla base di elementi specifici e qualificati; in assenza di condanna è richiesto un più puntuale onere motivazionale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato nel provvedimento di diniego quale fondamento delle valutazioni ostative al rilascio del titolo di soggiorno.

  • art. 5, commi 5 e 6, d.lgs. n. 286/1998

    Il comma 5, ultimo periodo, impone un bilanciamento rafforzato in presenza di effettivi legami familiari qualificati; tale esigenza non ricorre quando non siano dedotti vincoli familiari rilevanti nel territorio nazionale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    L’omissione del preavviso di rigetto non conduce all’annullamento quando il ricorrente non dimostri che la partecipazione avrebbe potuto introdurre elementi nuovi e decisivi, concretamente idonei a modificare l’esito.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la causa ostativa fondata sulla minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato costituisce un autonomo titolo di valutazione amministrativa, distinto dalle ipotesi automaticamente ostative collegate a specifiche condanne penali.
  • La pericolosità ai fini del rilascio del permesso di soggiorno può essere desunta anche in assenza di una condanna penale, purché l’Amministrazione consideri specificamente elementi oggettivi e qualificati e motivi in modo adeguato la prognosi negativa.
  • Un’ordinanza cautelare penale e le misure limitative della libertà personale applicate per fatti in materia di stupefacenti costituiscono elementi di consistenza maggiore rispetto alla mera pendenza di un procedimento e possono sorreggere la valutazione amministrativa di minaccia per l’ordine pubblico.
  • Il principio di non colpevolezza, operante nel processo penale, non impedisce all’autorità amministrativa di pubblica sicurezza di valutare, ai fini del soggiorno, fatti oggettivi già sottoposti al vaglio del giudice cautelare.
  • L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non indichi specifici elementi nuovi e decisivi che avrebbe potuto apportare nel procedimento e le difese prospettate siano già state valutate dall’Amministrazione o risultino inidonee a modificare l’esito.
  • Il bilanciamento rafforzato previsto per i legami familiari nel procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la deduzione e l’effettiva presenza di vincoli familiari qualificati nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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