Sentenza n. 2066/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militari pensionati)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, già appartenenti all'Arma dei Carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi. Hanno chiesto l'accertamento del diritto ai benefici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della legge n. 232/1990, e la conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno. La pretesa è stata fondata anche sull'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, che mantiene applicabile l'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare. L'INPS ha contestato, secondo quanto richiamato in sentenza, l'applicabilità del beneficio e la natura decadenziale del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo. Il Collegio ha inoltre esaminato la compatibilità costituzionale dell'interpretazione favorevole ai ricorrenti, con riferimento ai principi di ragionevolezza, proporzionalità, giusta retribuzione e copertura finanziaria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha preliminarmente ritenuto correttamente instaurata la controversia nei confronti dell'INPS, quale unico soggetto obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Nel merito, ha riconosciuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello dell'Arma dei Carabinieri, e che i sei scatti rilevano anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, non soltanto della base pensionabile. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla base pensionabile, non ha infatti modificato il distinto regime del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo è stato ritenuto non decadenziale, ma funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo; il suo mancato rispetto non comporta quindi la perdita del beneficio. Il Collegio ha escluso dubbi di legittimità costituzionale, rilevando la natura retributiva, quale retribuzione differita, dell'indennità di buonuscita e la coerenza dell'interpretazione estensiva con la finalità di omogeneizzazione del trattamento del personale delle diverse forze di polizia. È stato dichiarato il diritto dei ricorrenti alla riliquidazione del trattamento di fine servizio secondo tali criteri. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con almeno 35 anni di servizio utile; gli scatti rilevano anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.
art. 21 l. n. 232/1990
La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo; il suo mancato rispetto non determina la perdita del beneficio dei sei scatti.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile
La disposizione riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La norma conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare, anche ai fini del trattamento di fine servizio.
art. 36 Cost.
La natura retributiva e di retribuzione differita dell'indennità di buonuscita impone una commisurazione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e all'ultima retribuzione.
art. 3 Cost.
L'interpretazione estensiva dell'espressione 'forze di polizia' è coerente con il principio di ragionevolezza e con la finalità di omogeneizzazione del trattamento economico tra le diverse forze di polizia.
art. 81, comma 3, Cost.
Il principio di copertura finanziaria vincola il legislatore e non impedisce al giudice di interpretare e applicare la normativa vigente secondo il complessivo quadro ordinamentale; nel caso esaminato, la copertura è stata individuata nell'art. 1 del d.l. n. 387/1987.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che accede al collocamento a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, e gli scatti concorrono anche alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, disciplinando l'attribuzione degli aumenti ai fini della base pensionabile, non incide sul distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita fondato sull'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è decadenziale: il termine condiziona la decorrenza temporale del collocamento a riposo, ma il suo mancato rispetto non comporta la perdita dei sei scatti.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma, per le forze di polizia a ordinamento militare, la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine servizio.
- L'INPS è il soggetto passivamente legittimato nelle controversie relative alla corresponsione e riliquidazione dell'indennità di buonuscita, in quanto ente obbligato alla relativa erogazione.
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