Cassazione Penale, Sentenza n. 19661/2025 del 26/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Bianco Pietro impugnava la sentenza del Tribunale di Marsala che lo aveva dichiarato colpevole di reati edilizi e di polizia mineraria (artt. richiamati: art. 44 lett. a DPR 380/01; artt. 6, 24, 681 DPR 128/59) e lo aveva assolto da un capo ex art. 734 c.p. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) contestazione della configurabilità dei lavori come reato edilizio perché si tratterebbe di interventi agricoli su terreno di proprietà; (2) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (speciale tenuità del fatto); (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata motivazione sull'esclusione; (4) vizio di motivazione e prospettata scriminante sulla base di legge regionale (art. 1 L.R. n.127/80).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende. Le motivazioni principali: (i) il primo motivo è essenzialmente rivalutativo dei fatti e la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito né accogliere una 'mirata rilettura' degli elementi; (ii) sull'art. 131-bis la Corte ha ritenuto che non risulti in atti una specifica richiesta o allegazione da parte dell'imputato e che la particolare tenuità è questione di merito il cui onere probatorio grava sull'imputato, perciò non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione; (iii) le attenuanti generiche non sono state dedotte con specificità e la revoca della messa alla prova per mancato adempimento giustifica il rigetto; (iv) la presunta scriminante di legge regionale è una rivalutazione del merito e non può prevalere sulla riserva di legge statale. Nel complesso la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua e non affetta da vizi tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
DPR 380/2001 art. 44 lett. a
Norma collegata al reato edilizio ritenuto applicabile dal giudice di merito; la Cassazione respinge la ricostruzione difensiva che qualificava gli interventi come esclusi dalla fattispecie penale
DPR 128/1959 artt. 6, 24, 681
Norme in materia di polizia delle miniere e cave: la condotta è stata ritenuta configurabile e la Corte non accoglie l'argomentazione difensiva che ne negava la rilevanza penale
Codice Penale art. 734
Capo per il quale l'imputato è stato assolto dal Tribunale; richiamato nel quadro delle contestazioni ma non decisivo per i capi di condanna
Codice Penale art. 131-bis
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è un istituto sostanziale il cui riconoscimento richiede specifiche allegazioni e valutazioni di merito (condotta, conseguenze, grado di colpevolezza). L'onere di allegazione grava sull'imputato; non può essere dedotto per la prima volta in Cassazione se non tempestivamente sollevato in grado di merito
Codice Penale art. 133
Richiamato come parametro per valutare la gravità dell'azione, il danno e il grado di colpevolezza nell'ambito della valutazione dell'eventuale tenuità
Codice di Procedura Penale art. 606 comma 1 lett. b
Richiama il vizio denunciato in cassazione (vizi motivazionali); la Corte osserva che le critiche devono essere specifiche e non limitarsi a rivalutazioni dei fatti
Codice di Procedura Penale art. 606 comma 3
Richiamato in tema di inammissibilità di dedurre per la prima volta in Cassazione la particolare tenuità quando l'istituto era già vigente, in raccordo con la giurisprudenza della Corte
Codice di Procedura Penale art. 129
Prevede l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità; la Corte chiarisce però che, rispetto all'art. 131-bis, l'art. 129 non impone automaticamente al giudice di rilevare d'ufficio la particolare tenuità in assenza di specifiche deduzioni dell'imputato
Legge Regionale n.127/80 art. 1
La difesa ha invocato una presunta scriminante regionale; la Corte rileva che la normativa regionale non può prevalere sulla riserva di legge statale in materia penale e che tale argomentazione appare una rivalutazione del merito
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rivedere o riformulare la valutazione dei fatti del giudice di merito: i motivi che si risolvono in una semplice 'rivalutazione' dei fatti sono inammissibili o manifestamente infondati.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) comporta oneri probatori e di allegazione a carico dell'imputato; va sollevata e documentata nel corso del giudizio di merito, con elementi specifici, perché è questione di merito non rilevabile automaticamente in Cassazione.
- Le censure sulla motivazione devono essere specifiche: per ottenere l'annullamento per vizio motivazionale è necessario dimostrare una carenza, contraddittorietà o illogicità manifesta e percepibile 'ictu oculi', non semplici asserzioni generiche.
- Le attenuanti generiche devono essere dedotte e argomentate con precisione; deduzioni vaghe o generiche sono inammissibili in sede di legittimità.
- La revoca di misure alternative (es. messa alla prova) per mancato adempimento può costituire elemento ostativo al riconoscimento di attenuanti o di scriminanti nei gradi successivi.
- Non è possibile fondare la scriminante o l'impunità su norme regionali quando la materia è riservata alla legge statale; le incompatibilità tra diritto regionale e penale statale non prevalgono.
- Per preservare la possibilità di ottenere benefici (es. 131-bis, attenuanti), è essenziale porre in atti richieste specifiche e produrre elementi probatori nel corso del giudizio di merito, così da creare un contraddittorio documentato e valutabile in motivazione.
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