Sentenza n. 1205/2026 - Milano, Sezione 3
per l'accertamento dell’illegittimità del diniego di accesso formatosi a seguito del silenzio serbato in relazione all’istanza di ostensione degli atti delle seguenti pratiche relative ai flussi di ingresso per lavoro subordinato: P-MI/L/Q/2025/109575 - MI5610323931; P-MI/L/Q/2025/109591 - MI5610324054; P-MI/L/Q/2025/109765 - MI5610325372; P-MI/L/Q/2025/109747 - MI5610325218; P-MI/L/Q/2025/109741 - MI5610325167; P-MI/L/Q/2025/109717 - MI5610324965; P-MI/L/Q/2025/109724 - MI5610325015; P-MI/L/Q/2025/109356 - MI5610321589; P-MI/L/Q/2025/109530 - MI5610323517; P-MI/L/Q/2025/109729 - MI5610325061; P-MI/L/Q/2025/109369 - MI5610321685; nonche' di qualunque atto precedente, successivo e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sull'istanza di accesso agli atti di undici procedimenti per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato cinquantasei istanze per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nell'ambito dei flussi d'ingresso 2025. Undici istanze erano entrate in graduatoria e, durante la fase istruttoria, l'amministrazione aveva rilevato la mancata presentazione della documentazione necessaria, notificando preavvisi di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. La società aveva quindi presentato un'istanza di accesso agli atti, dichiarando di voler valutare i motivi del ritardo, le integrazioni richieste e ogni ulteriore atto rilevante o mancante. Non avendo ricevuto riscontro, ha impugnato il silenzio formatosi sull'istanza, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del diniego. Il Collegio ha preliminarmente rilevato che l'istanza amministrativa era stata sottoscritta soltanto dal legale della società, senza procura speciale allegata, ravvisando sotto tale profilo l'inammissibilità della domanda così presentata. Nel merito, ha ritenuto l'istanza non accoglibile perché la documentazione detenuta dalla Prefettura nei procedimenti considerati era quella prodotta dal datore di lavoro stesso. Inoltre, l'istanza era generica e indeterminata, non individuando gli eventuali ulteriori documenti cui si intendeva accedere. Secondo il giudice, dal suo contenuto emergeva piuttosto la volontà di sollecitare la conclusione dei procedimenti amministrativi, mediante un uso improprio dell'istituto dell'accesso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, il vizio rappresentato dalla sottoscrizione dell'istanza amministrativa da parte del solo difensore, in assenza di procura speciale. Ha comunque esaminato la pretesa e ha escluso il diritto di accesso: nei procedimenti per il rilascio del nulla osta la documentazione presente presso la Prefettura era stata prodotta dalla stessa società richiedente; l'istanza non identificava con sufficiente precisione gli ulteriori documenti richiesti; infine, la sua finalità sostanziale appariva quella di ottenere la definizione dei procedimenti e di conoscere le ragioni del ritardo, finalità non perseguibile mediante l'azione di accesso documentale. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della questione.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
accesso agli atti dei procedimenti
La domanda è stata qualificata come istanza di accesso documentale; essa deve riferirsi a documenti individuati o individuabili e non può essere utilizzata per sollecitare genericamente la conclusione del procedimento o acquisire informazioni sulle ragioni del ritardo.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base dei preavvisi di rigetto notificati nel corso dei procedimenti per il rilascio del nulla osta.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. n. 286/1998
È richiamato quale riferimento normativo per la quota relativa al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato.
art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998
È richiamato tra le disposizioni che individuano la documentazione necessaria nell'istruttoria per il rilascio del nulla osta.
DPCM 27 settembre 2023
È richiamato quale fonte delle quote previste per i flussi d'ingresso 2025.
Massime di principio
- L'istanza di accesso documentale deve individuare documenti specifici o almeno precisamente individuabili; una richiesta generica riferita a ogni atto rilevante o connesso non è idonea a fondare il diritto di accesso.
- Non è utilizzabile l'istituto dell'accesso documentale per sollecitare l'amministrazione alla conclusione di procedimenti pendenti o per ottenere genericamente spiegazioni sui motivi del ritardo.
- Quando la documentazione detenuta dall'amministrazione è quella già prodotta dal richiedente nell'ambito del procedimento, l'accesso non può essere accolto se non vengono individuati ulteriori documenti effettivamente esistenti e ostensibili.
- La sottoscrizione dell'istanza di accesso da parte del solo difensore, in assenza di procura speciale allegata, determina l'inammissibilità della domanda così presentata.
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