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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04460/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da sei avvisi di accertamento notificati per gli anni d'imposta 2003-2008 a una società attiva nella compravendita di auto usate. L'Ufficio contestava, da un lato, l'indebita detrazione dell'IVA su acquisti di autoveicoli provenienti da società ritenute "cartiere" e, dall'altro, le operazioni attive su veicoli usati assoggettate al regime del margine. In primo grado il ricorso della società era stato accolto solo in parte; in appello la decisione veniva riformata parzialmente, con conferma della pretesa IVA sugli acquisti ritenuti soggettivamente inesistenti e conferma della deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette. La società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972: sosteneva che tale norma presupponga la consapevolezza o almeno la possibilità di rendersi conto della frode da parte del cessionario e che, nel caso concreto, gli indizi valorizzati dalla CTR non fossero idonei a dimostrare la sua conoscibilità del meccanismo fraudolento. L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, censurando la motivazione con cui la CTR aveva ritenuto deducibili i costi: secondo l'Ufficio, mancava una reale motivazione sulla certezza, inerenza e prova dei costi, anche alla luce dell'asserita connessione con operazioni penalmente rilevanti e dell'assenza di documentazione e riscontri di pagamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società, rilevando che il richiamo all'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 era inconferente rispetto a una contestazione di indebita detrazione IVA su operazioni passive ritenute soggettivamente inesistenti; ha inoltre osservato che, in sostanza, la censura mirava a rivalutare il merito degli indizi e della prova presuntiva, attività non consentita in cassazione. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle entrate, ritenendo la motivazione della CTR sulla deducibilità dei costi meramente assertiva e priva di un effettivo percorso argomentativo circa i requisiti di certezza, inerenza e competenza, nonché circa le contestazioni dell'Ufficio sulla mancanza di documentazione e di prova del pagamento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    Si applica alla responsabilità solidale del cessionario nelle ipotesi di cessioni di beni a prezzo inferiore al valore normale, con operazione effettiva e sottofatturata; non si applica alle operazioni soggettivamente inesistenti con interposizione fittizia del cedente.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato per distinguere la diversa ipotesi di fatture per operazioni inesistenti rispetto alla disciplina dell'art. 60-bis.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge nel ricorso principale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la censura sostanziale della società, secondo la Corte, mirava in realtà a contestare la valutazione concreta degli indizi.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiama l'applicazione delle norme del processo civile al giudizio tributario, nei limiti di compatibilità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione meramente assertiva è insufficiente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiede l'indicazione del ragionamento seguito dal giudice nella motivazione.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012

    È richiamato quale parametro normativo relativo ai presupposti di deducibilità dei costi, in particolare con riferimento a certezza e inerenza.

  • L. n. 44/2012

    Norma di conversione del d.l. n. 16/2012 richiamata per il regime dei costi deducibili.

  • artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000

    Sono menzionati dalla parte ricorrente incidentale come reati connessi alle operazioni contestate, ai fini della contestazione dei costi.

Massime di principio

  • In materia di IVA, l'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 riguarda la responsabilità solidale del cessionario in caso di cessioni effettive a prezzo inferiore al valore normale e non è applicabile alle operazioni soggettivamente inesistenti con interposizione fittizia del cedente.
  • Per provare la partecipazione del cessionario a una frode IVA non è necessario dimostrare la sua partecipazione materiale all'evasione: è sufficiente accertare che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo diligenza esigibile, che l'operazione si inseriva in un meccanismo evasivo.
  • La consapevolezza o conoscibilità della frode può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando elementi come prezzo anormalmente basso, pluralità di fornitori cartiera, durata e ripetitività delle operazioni, contesto territoriale e caratteristiche anomale dei rapporti commerciali.
  • In sede di legittimità, non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio indiziario: è censurabile solo la violazione delle regole giuridiche di riparto e valutazione della prova, non la mera diversa lettura dei fatti.
  • La deducibilità dei costi richiede una motivazione concreta sulla sussistenza dei presupposti di certezza, inerenza e competenza; una formula apodittica o assertiva non è sufficiente a sorreggere la decisione.
  • Quando l'Ufficio contesta la mancanza di documentazione o di prova dei pagamenti, il giudice di merito deve confrontarsi espressamente con tali rilievi e spiegare perché essi non impediscano il riconoscimento del costo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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