Cassazione Civile, Ordinanza n. 29852/2021 del 25/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di Pace di Catania che aveva convalidato il provvedimento del Questore con cui, in relazione a un decreto di espulsione del Prefetto per irregolare presenza nel territorio nazionale, era stata disposta fino all'esecuzione dell'espulsione la misura della consegna del passaporto. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 13 e 24 Cost. e dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, sostenendo che non gli fosse stata garantita la difesa tecnica, perché il giudice aveva provveduto de plano e senza consentirgli l'assistenza di un difensore d'ufficio. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità del procedimento e del decreto per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, assumendo che l'udienza di convalida si era svolta senza assistenza tecnica e senza nomina di un difensore d'ufficio. Ha inoltre formulato una censura, inserita nel primo motivo, sulla presunta carenza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'art. 14, comma 1-bis, t.u. immigrazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la censura sulla mancata assistenza del difensore presupponesse uno svolgimento dell'udienza di convalida non risultante dal provvedimento impugnato e comunque incompatibile con il contraddittorio meramente cartolare previsto per la convalida delle misure alternative al trattenimento; dall'altro lato, ha rilevato il difetto di autosufficienza della doglianza relativa all'avviso notificato, poiché il ricorrente non aveva prodotto il documento né indicato dove fosse reperibile nel fascicolo né ne aveva riportato il contenuto in modo specifico. È stata inoltre giudicata inammissibile per assoluta genericità la censura sul difetto di motivazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva delle intimate; esclusa anche l'applicazione del contributo unificato aggravato per esenzione del processo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale o costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità del procedimento e del decreto impugnato.
art. 13 Cost.
invocato dal ricorrente a tutela della libertà personale e del relativo controllo giurisdizionale.
art. 24, comma 2, Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa tecnica.
art. 111 Cost.
invocato dal ricorrente in relazione al giusto processo e alla necessità del contraddittorio e della difesa tecnica.
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
la Corte lo interpreta nel senso che la convalida delle misure alternative al trattenimento segue un contraddittorio meramente cartolare e non presuppone necessariamente la celebrazione di un'udienza.
art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 286/1998
richiamato dal ricorrente per sostenere un difetto motivazionale del provvedimento di convalida, censura ritenuta però del tutto generica.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
la Corte lo richiama quale norma violata per mancata produzione del documento su cui il motivo era fondato, con conseguente difetto di autosufficienza.
art. 366, n. 6, c.p.c.
interpretato nel senso che il ricorrente deve indicare specificamente i documenti su cui il ricorso si fonda e il loro contenuto, pena l'inammissibilità.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non applicato perché il processo risultava esente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone un fatto processuale non risultante dal provvedimento impugnato è inammissibile se non sorretta da adeguato riscontro documentale e da specifica indicazione degli atti rilevanti.
- La convalida delle misure alternative al trattenimento previste dall'art. 14 t.u. immigrazione è caratterizzata da contraddittorio cartolare e non implica necessariamente la convocazione di un'udienza.
- Il ricorrente per cassazione ha l'onere di autosufficienza: deve produrre i documenti su cui fonda il motivo oppure indicarne con precisione la sede processuale e trascriverne il contenuto essenziale.
- Una censura di nullità o violazione motivazionale è inammissibile se formulata in modo del tutto generico, senza specificare le ragioni per cui il provvedimento sarebbe privo di motivazione o contrario alla norma invocata.
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