Cassazione Penale, Ordinanza n. 10839/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per oltraggio, in un episodio avvenuto in ambito detentivo: secondo l'impostazione accolta nei giudizi di merito, l'offesa e le frasi intimidatorie erano state pronunciate in presenza di altri detenuti per costringere i medici del SERT a convocare l'imputato. I motivi di ricorso, per come riportato nell'ordinanza, censuravano in modo generico e reiterativo sia la ritenuta presenza di più persone, elemento necessario per l'oltraggio, sia il diniego delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva. La Corte rileva che tali doglianze riproponevano profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con motivazione ritenuta corretta e sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero generiche, aspecifiche e inammissibilmente riproduttive di questioni già vagliate nei giudizi di merito. In particolare, ha ritenuto congrua la valutazione sulla sussistenza della pluralità di persone, desunta dalle dichiarazioni delle persone offese e dalle relazioni di servizio, e ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità, perché adeguatamente motivato, il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva. Ha quindi applicato le conseguenze economiche previste per l'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
all'inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
la prova della presenza di più persone è stata ritenuta desumibile dalle dichiarazioni delle persone offese e dalle relazioni di servizio, valorizzate dal giudice di merito
attenuanti generiche
il diniego o la comparazione con la recidiva è valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica
recidiva
è stata oggetto di giudizio di comparazione con le attenuanti generiche, risolto in equivalenza
oltraggio
la configurazione del reato è stata collegata alla presenza di più persone nel luogo e al tenore ingiurioso e intimidatorio delle espressioni pronunciate
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive di questioni già esaminate e congruamente disattese dal giudice di merito.
- La sussistenza dell'elemento della presenza di più persone, nei reati che lo richiedono, può essere desunta da dichiarazioni delle persone offese e da altri atti di servizio, se il giudice di merito ne dia motivazione logica e coerente.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione salvo il caso di manifesta illogicità o arbitrio motivazionale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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