Ordinanza n. 1311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana che ha respinto il ricorso contro il provvedimento di irricevibilità di una nuova istanza, fondato sulla mancata impugnazione del precedente rigetto del 12 luglio 2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia della sentenza del TAR Toscana che aveva respinto il ricorso di primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda un provvedimento del 22 ottobre 2024, con il quale l'Amministrazione ha dichiarato irricevibile una nuova istanza, successiva a un precedente provvedimento di rigetto del 12 luglio 2024 non impugnato. I motivi specifici dell'appello non sono riportati nel testo dell'ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che la mancata impugnazione del precedente provvedimento di rigetto del 12 luglio 2024 fosse sufficiente per considerare immune da vizi il successivo provvedimento del 22 ottobre 2024, recante l'irricevibilità della nuova istanza. Ha quindi escluso il fumus boni iuris e, per tale ragione, ha ritenuto di poter prescindere dall'esame del periculum in mora. L'istanza cautelare è stata respinta; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia. È stata fissata l'udienza di merito al 25 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello; l'istanza è stata respinta per assenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la mancata impugnazione di un precedente provvedimento di rigetto può essere ritenuta, con valutazione sommaria, elemento sufficiente a escludere il fumus boni iuris delle censure rivolte contro un successivo provvedimento che dichiari irricevibile una nuova istanza.
- Quando il fumus boni iuris è escluso, il giudice cautelare può prescindere dall'esame del periculum in mora.
- La fissazione dell'udienza di merito dopo il rigetto della domanda cautelare non comporta, di per sé, alcuna anticipazione della decisione definitiva sulla controversia.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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