Circolare numero 143 del 07-11-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell'Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.)sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 tra INPS e A.L.P.A.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate ai beneficiari che abbiano rilasciato apposita delega. Sono indicati i soggetti interessati, le modalità di delega e revoca, le percentuali di contribuzione, i tempi di versamento all’Associazione, i costi del servizio e le responsabilità delle parti. Vengono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con l’istituzione dei relativi conti.
Convenzione INPS-A.L.P.A.I. per la riscossione dei contributi associativi su prestazioni previdenziali
Convenzione INPS-A.L.P.A.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni
La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 tra INPS e Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Istituto. Il testo si concentra sulle modalità di adesione, sulle regole di revoca, sulle percentuali applicabili, sui flussi di pagamento e sulle istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
La trattenuta può essere effettuata sulle prestazioni percepite dai soggetti beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, nonché dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili. La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014.
Modalità di adesione: delega e documentazione
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e accompagnata da copia del documento di identità. Il codice identificativo dell’Associazione è 5701.
Per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, comprensivi dell’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Tale documentazione, insieme alle eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Revoca della delega, contestazioni e cessazione degli effetti
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca può essere comunicata all’Istituto dall’associato, direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, procede nel più breve tempo possibile all’acquisizione della revoca e alla comunicazione all’Associazione revocata. Se una nuova delega viene presentata su una prestazione per la quale è già attiva una delega a favore di altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’Associazione sindacale revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, oggetto di comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l’Istituto cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tal caso l’Associazione sindacale restituisce le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo e periodicità dei versamenti
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uguale per tutti gli iscritti all’Associazione. Per A.L.P.A.I. la circolare riporta le seguenti aliquote:
- 3,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1,00% sui restanti trattamenti indicati, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
L’INPS versa all’Associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Costi del servizio, strumenti online e comunicazioni
L’Associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in 0,80 euro per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, dopo la quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, sui servizi online, l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", attraverso la quale sono resi disponibili gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto trasmette anche le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Responsabilità delle parti, contenzioso e limiti dell’impegno dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare per pignoramenti presso terzi eseguiti sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’Associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione e poteri di sospensione/recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari corrispondenti, oppure in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione o di sopravvenute disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna o necessaria l’adozione di un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Sede legale e istruzioni procedurali e contabili
La sede legale dell’Associazione è indicata in Via Galatea 56, 98047 Saponara (ME).
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’A.L.P.A.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25410, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35410, per l’accreditamento all’Associazione dei contributi associativi;
- GPA11410, per la rilevazione del debito verso l’Associazione.
I pagamenti a favore dell’Associazione devono essere imputati in dare del conto GPA11410; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA25410, GPA35410 e GPA11410.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi A.L.P.A.I. mediante trattenuta su prestazioni INPS. Possono aderire i percettori di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI e Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, sussidi per lavori socialmente utili e altri trattamenti richiamati dalla circolare.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, compilata sul modulo allegato alla domanda di prestazione, sottoscritta dal delegante e corredata da copia del documento di identità. Il codice identificativo dell’Associazione è 5701. Per i pagamenti diretti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto i dati delle deleghe e conservarne copia insieme a revoche e nuove deleghe.
Revoca, contestazioni e cessazione degli effetti
La revoca può essere presentata dall’associato direttamente o tramite l’Associazione, secondo le modalità concordate con l’INPS. Se la revoca è comunicata direttamente all’Istituto, l’INPS la acquisisce e la comunica all’Associazione revocata. In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, le trattenute cessano dal mese successivo alla comunicazione. La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta; in caso di revoca, annullamento della prestazione o soccombenza dell’Associazione in giudizio, le somme trattenute vanno restituite al lavoratore.
Misura del contributo e modalità di versamento
Il contributo deve essere indicato espressamente nella delega ed è fissato in percentuale alla prestazione, uguale per tutti gli iscritti. Per A.L.P.A.I. sono previste le seguenti aliquote: 3,00% sull’indennità MINI ASPI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti indicati. L’INPS versa all’Associazione quanto trattenuto, al netto delle spese e di eventuali importi già versati e non dovuti, con quattro mandati annui nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Costi del servizio, strumenti informatici e obblighi economici
L’Associazione paga all’INPS il costo del servizio di esazione, fissato in 0,80 euro per singola delega. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata all’Associazione, che potrà recedere entro 60 giorni. L’INPS rende disponibili online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi delle trattenute, i dati anagrafici, gli importi e le informazioni sui pagamenti telematici, oltre alle fatture e alle comunicazioni connesse alla convenzione.
Durata della convenzione e facoltà di recesso/sospensione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017; il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Profili di responsabilità e contenzioso
L’INPS è esonerato da ogni onere aggiuntivo e resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. È altresì sollevato da responsabilità per pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, anche se già in corso alla data della stipula. In caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e Associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute a semplice presentazione di nota specifica.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale di A.L.P.A.I. è indicata in Via Galatea 56, 98047 Saponara (ME). Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25410, GPA35410 e GPA11410 per l’imputazione dei contributi trattenuti, l’accreditamento all’Associazione e la rilevazione del debito verso l’Associazione. I rimborsi delle spese per il servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042; i saldi eventualmente risultanti a fine esercizio sul conto GPA11410 devono essere ripresi nel nuovo esercizio.
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