Circolare numero 139 del 07-11-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della Automer S?dtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta con l’Automer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB) per il versamento dei contributi associativi mediante trattenuta su prestazioni previdenziali temporanee. Vengono indicati soggetti interessati, modalità di delega, revoca, percentuali di contribuzione, tempistiche di riversamento, costi del servizio, responsabilità delle parti e istruzioni contabili. Sono inoltre richiamate le condizioni di validità della convenzione e le ipotesi di sospensione o recesso da parte dell’INPS.
Convenzione INPS-ASGB per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
Convenzione INPS-ASGB per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione sottoscritta il 10 settembre 2014 con l’Automer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB), approvata con determinazione n. 81 del 06/06/2014, per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni previdenziali temporanee. Il testo definisce i soggetti interessati, le modalità di rilascio e revoca della delega, le percentuali di contribuzione, gli adempimenti dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto e le istruzioni contabili per la rilevazione dei flussi finanziari.
Ambito di applicazione
Possono aderire al meccanismo di trattenuta i beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta del contributo associativo è quindi collegata esclusivamente alle prestazioni temporanee indicate dalla convenzione.
Delega all’INPS e documentazione necessaria
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di domanda della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta dal soggetto delegante;
- accompagnata da copia del documento di identità.
Il codice identificativo dell’ASGB è indicato nel numero 5401.
Adempimenti del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto
Quando i trattamenti di integrazione salariale sono pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare contestualmente agli elenchi i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione relativa alle deleghe, nonché eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi del terzo comma del citato art. 18.
Contestazioni, revoche e nuove deleghe
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione sindacale deve restituire le somme indebitamente ricevute ai lavoratori interessati.
La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se la revoca è trasmessa direttamente all’INPS, l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e alla comunicazione all’associazione sindacale revocata.
Nel caso in cui venga presentata una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega verso altra associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.
Durata degli effetti della delega e restituzioni
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo associativo e modalità di riversamento
La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti all’associazione.
Per l’ASGB le percentuali comunicate sono:
- 4,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1,00% sui restanti trattamenti, ossia CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASpI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
L’INPS versa all’associazione gli importi delle trattenute operate sui pagamenti, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizio online, costi e fatturazione
L’INPS mette a disposizione dell’associazione, nell’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
L’ASGB si impegna a corrispondere all’INPS un costo del servizio pari a 0,80 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali dei costi saranno oggetto di specifica comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, contestazioni e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’associato e l’organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti o connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS per le spese sostenute, previa presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e facoltà dell’INPS
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti prescritti per la stipula della convenzione o di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale dell’ASGB è indicata in Via Bottai n. 30, Bolzano (BZ).
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25433, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35433, per l’accreditamento all’ASGB dei contributi associativi;
- GPA11433, per la rilevazione del debito verso l’ASGB.
I pagamenti a favore dell’associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11433, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione, da trattenere sulle somme da versare all’ASGB, devono essere imputati al conto GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono richiamati i conti GPA11433, GPA25433 e GPA35433.
Punti principali
Ambito di applicazione e soggetti interessati
Possono versare i contributi associativi all’ASGB tramite trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI e disoccupazione speciale, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, nonché sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, documentazione e codice identificativo
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante apposita delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato nel modello di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo ASGB è 5401.
Adempimenti del datore di lavoro nei pagamenti diretti
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori e l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 della legge n. 223/1991. Le deleghe, le revoche e le nuove deleghe devono essere depositate e conservate presso il datore di lavoro.
Contestazioni, revoche e sovrapposizione di deleghe
In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. L’associazione deve restituire le somme indebitamente percepite. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le associazioni sindacali; se la revoca arriva all’INPS, l’Istituto la acquisisce e la comunica all’associazione. Una nuova delega su prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente e va allegata copia del documento d’identità.
Effetti della prestazione e restituzioni
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi e modalità di versamento
La percentuale del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in misura percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Per l’ASGB sono previste le seguenti aliquote: 4,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASpI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti indicati nella circolare. L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese e di eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
Servizi online, costi e fatturazione
L’INPS mette a disposizione dell’associazione, tramite il servizio online "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi trattenuti con dati anagrafici e importi, oltre all’elenco dei pagamenti telematici effettuati. Tramite la stessa applicazione vengono inviate le fatture del costo del servizio e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è pari a 0,80 euro per singola delega. Eventuali variazioni annuali dei costi sono comunicate all’associazione, che può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa. In caso di controversie sul rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, per controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti ex lege o per sopravvenute esigenze normative/regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Sede legale e istruzioni contabili
La sede legale dell’ASGB è indicata in Via Bottai 30, Bolzano. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25433 per l’imputazione dei contributi trattenuti, GPA35433 per l’accreditamento all’ASGB e GPA11433 per la rilevazione del debito verso l’associazione; i pagamenti vanno imputati in DARE sul conto GPA11433. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione va imputato al conto GPA24042. Nell’allegato 2 sono richiamati i conti GPA11433, GPA25433 e GPA35433.
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