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Circolare

Circolare numero 144 del 07-11-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 con il S.N.A.L.P. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria e/o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni. Sono disciplinate le modalità di delega telematica, la durata ed efficacia della delega, i flussi di pagamento all’Organizzazione, il costo del servizio a carico del sindacato, le clausole di manleva e le condizioni di sospensione o recesso dalla convenzione. Vengono inoltre fornite le istruzioni procedurali e contabili con i conti dedicati da utilizzare.

Convenzione INPS-S.N.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi su prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-S.N.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi su prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà istruzioni sull’applicazione della convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 tra INPS e Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.). L’accordo consente ai lavoratori agricoli che percepiscono indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni.

Ambito di applicazione

La convenzione è stata predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. Essa riguarda esclusivamente la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti al S.N.A.L.P. sulle prestazioni di disoccupazione agricola indicate.

Modalità di adesione e delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve:

  • essere sottoscritta dal soggetto delegante;
  • essere accompagnata dalla copia del documento di identità;
  • riportare il contributo dovuto espressamente indicato nell’atto di delega;
  • indicare l’Organizzazione con la sigla S.N.A.L.P.

La delega si considera valida per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. Le deleghe trasmesse dopo la domanda di prestazione non vengono prese in considerazione. Gli effetti della delega si esauriscono con il pagamento della prestazione.

Revoca, annullamento e contestazioni sulla delega

Se la prestazione viene revocata o annullata, il sindacato deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, qualora l’Organizzazione risulti soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Versamento delle trattenute e gestione informatica

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute. Il pagamento avviene con quattro mandati nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Attraverso l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione:

  • gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importo;
  • l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali;
  • le fatture relative al costo dei servizi;
  • le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e oneri economici

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, fissato in € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate separatamente; dopo tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni.

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione.

Responsabilità, manleve e pignoramenti

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto non risponde in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione stipulante, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

L’Organizzazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’Organizzazione, previa presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo e facoltà di recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione nei casi di:

  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle Organizzazioni sindacali;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • perdita dei requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.

L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente:

  • per gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’Organizzazione;
  • in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti al S.N.A.L.P. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25439: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza del S.N.A.L.P.;
  • GPA11439: rilevazione del debito verso il S.N.A.L.P., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11439, devono essere eseguiti secondo la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede legale del S.N.A.L.P.

La sede legale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati è in Largo Luigi Antonelli n. 8, 00145 Roma (RM).

Punti principali

Oggetto e ambito della convenzione

La convenzione, sottoscritta il 30 settembre 2014 e predisposta secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.) mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Possono aderirvi i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione.

Delega, modalità di autorizzazione e validità

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica di apposita delega all’INPS, redatta secondo il modulo allegato nel modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e corredata dalla copia del documento di identità. Essa si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta; le deleghe pervenute successivamente alla domanda non sono considerate. La misura del contributo è indicata espressamente nell’atto di delega e la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. Sulle deleghe l’Organizzazione deve essere indicata con la sigla S.N.A.L.P.

Revoca, annullamento e controversie sulla delega

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’Organizzazione risulta soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Versamenti all’Organizzazione e servizi informatici

L’INPS versa all’Organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig" l’INPS mette a disposizione gli elenchi dei nominativi con dati anagrafici e importi trattenuti, gli elenchi dei pagamenti telematici effettuati e invia le fatture relative al costo del servizio e le comunicazioni inerenti la convenzione.

Costo del servizio e disciplina economica

L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. Le variazioni annuali del costo saranno comunicate separatamente e, a seguito di tale comunicazione, l’Organizzazione può recedere entro 60 giorni. Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS.

Responsabilità, manleve e tutele dell’INPS

L’INPS resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e Organizzazione e alle vicende connesse. È inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Organizzazione, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data di stipula. L’Organizzazione deve anche ristorare l’INPS per le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie relative a rapporti tra associati e Organizzazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

Durata, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o se sopravvengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o, comunque, in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti al S.N.A.L.P. sono istituiti i conti GPA25439, per l’imputazione dei contributi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11439, per la rilevazione del debito verso il Sindacato in contropartita del conto esistente GPA35042. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA11439, devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.

Sede del sindacato

La sede legale del S.N.A.L.P. è indicata in Largo Luigi Antonelli n. 8, 00145 Roma (RM).

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