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Circolare

Circolare numero 141 del 07-11-2014

Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di E.F.E.I. tramite il mod. F24

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 31 luglio 2014 tra INPS ed E.F.E.I. per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale previsto dal CCNL del settore edile artigianato e cooperative. Sono indicate la causale da utilizzare, le modalità di compilazione dell’F24 e del flusso UniEmens, le responsabilità escluse per l’INPS, i costi del servizio a carico di E.F.E.I. e la durata triennale dell’accordo con le condizioni di rinnovo.

Convenzione INPS-E.F.E.I. per riscossione contributi tramite F24

Convenzione INPS-E.F.E.I. per la riscossione dei contributi

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 31 luglio 2014 tra INPS ed E.F.E.I. per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale. L’accordo riguarda i contributi previsti dal CCNL del 6 febbraio 2014 per i dipendenti dell’Artigianato e delle Società Cooperative del settore edile, costruzioni, restauro e affini.

Ambito della convenzione e soggetti interessati

E.F.E.I. affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi dovuti per il finanziamento dell’Ente Bilaterale nazionale. La circolare precisa che la convenzione si inserisce nel quadro delle modalità di finanziamento dell’Ente previste dal contratto collettivo richiamato.

Modalità di versamento tramite F24

Il versamento dei contributi deve essere effettuato con modello F24, utilizzando il codice causale/contributo "EFEI" attribuito dall’Agenzia delle Entrate su richiesta dell’INPS.

In sede di compilazione del modello F24, i datori di lavoro devono indicare la causale "EFEI" nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", esclusivamente in corrispondenza del campo "importi a debito versati". Nella stessa sezione devono inoltre essere riportati:

  • il codice della sede INPS competente nel campo "codice sede";
  • la matricola INPS dell’azienda nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda";
  • il mese e l’anno di competenza nel campo "periodo di riferimento", colonna "da mm/aaaa", nel formato MM/AAAA;
  • la colonna "a mm/aaaa" non deve essere compilata.

Informazioni ai datori di lavoro e trattamento dei dati

E.F.E.I. deve comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità operative per l’attuazione del versamento. Deve inoltre informarli che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto e di quelle previste dalla convenzione per adesione.

Destinazione delle somme e responsabilità dell’INPS

Gli importi indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono destinati direttamente dall’Agenzia delle Entrate al conto corrente di E.F.E.I.

La circolare esclude ogni obbligo dell’INPS di esazione coattiva dei contributi e qualsiasi intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende per i versamenti in questione. È altresì esclusa ogni responsabilità dell’Istituto nell’applicazione della convenzione, sia verso i datori di lavoro sia verso gli altri soggetti richiamati dall’atto convenzionale, nonché verso terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi a eventuali restituzioni di somme alle imprese, devono essere gestiti direttamente tra E.F.E.I. e i datori di lavoro interessati.

Costi del servizio e rimborso spese

E.F.E.I. deve sostenere le spese per l’espletamento del servizio oggetto della convenzione. Il costo del servizio di riscossione e della fornitura dei dati elementari è determinato in euro 0,17, sulla base della contabilità analitica dell’esercizio 2013 e della determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014.

Di tale importo:

  • euro 0,05 sono soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI;
  • euro 0,12 sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/72 per l’attività svolta dall’Istituto.

È inoltre dovuto all’Istituto il rimborso, esente IVA, del costo delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi.

Pagamento, fatturazione e contabilizzazione

Le somme dovute da E.F.E.I. devono essere pagate mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione. La parte esente IVA viene fatturata dall’Istituto, mentre la quota soggetta a IVA è fatturata da SISPI.

La fatturazione e la contabilizzazione dei pagamenti sono affidate alla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali; pertanto non sono previsti adempimenti a carico delle sedi.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di E.F.E.I. deve essere inoltrata all’INPS con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Compilazione del flusso UniEmens

Per i datori di lavoro interessati è prevista anche la compilazione del flusso UniEmens. L’elemento dedicato deve essere valorizzato indicando:

  • il valore "EFEI" nel campo previsto;
  • l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato con F24;
  • il mese di competenza del versamento, espresso nella forma "AAAA-MM".

Sede legale dell’Ente Bilaterale

La sede legale di E.F.E.I. è indicata in Roma, via Elvia Recina, 6.

Punti principali

Oggetto della convenzione e ambito di applicazione

E.F.E.I. affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale previsto dal CCNL del 6 febbraio 2014 per i dipendenti dell’Artigianato e delle Società Cooperative del settore edile, costruzioni, restauro e affini.

Modalità di versamento tramite modello F24

Il versamento avviene con modello F24 utilizzando la causale contributo "EFEI" nella sezione INPS, esclusivamente nel campo "importi a debito versati". Devono essere indicati il codice sede INPS competente, la matricola INPS dell’azienda e, nel periodo di riferimento, solo il mese e anno di competenza nella colonna "da mm/aaaa", lasciando non valorizzata la colonna "a mm/aaaa".

Adempimenti informativi e trattamento dei dati

E.F.E.I. comunica ai datori di lavoro aderenti le modalità operative di versamento e informa che i dati dell’operazione saranno trattati dall’INPS per le proprie finalità istituzionali e per quelle previste dalla convenzione, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Destinazione delle somme e limiti di responsabilità INPS

Le somme indicate dai datori di lavoro sul modello F24 sono trasferite dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente di E.F.E.I. Per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva, né intervento diretto o di controllo sui versamenti, ed è esclusa ogni responsabilità verso datori di lavoro, soggetti coinvolti e terzi. Eventuali rapporti, inclusa la restituzione di somme, devono essere gestiti direttamente tra E.F.E.I. e i datori di lavoro interessati.

Costi del servizio e rimborso

E.F.E.I. deve rimborsare le spese per il servizio di riscossione e per la fornitura dei dati elementari. Il costo è determinato in euro 0,17 per contributo, di cui euro 0,05 soggetti a IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,12 esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, D.P.R. 633/72 per l’attività dell’Istituto. È inoltre dovuto il rimborso del costo, esente IVA, delle righe F24 utilizzate. Il pagamento avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in convenzione.

Fatturazione e contabilizzazione

I costi sono fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e da SISPI per la quota soggetta a IVA. La fatturazione e la contabilizzazione sono curate dalla Direzione centrale Bilanci e servizi fiscali, senza adempimenti a carico delle sedi.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione del 31 luglio 2014. L’eventuale richiesta di rinnovo da parte di E.F.E.I. deve essere inviata all’INPS con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati devono valorizzare nel flusso UniEmens l’elemento previsto inserendo il valore "EFEI" e l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato con F24. Nell’elemento dedicato al mese di competenza va indicato il mese di competenza del versamento in formato "AAAA-MM".

Sede legale dell’Ente Bilaterale

La sede legale di E.F.E.I. è indicata in Roma, via Elvia Recina, 6.

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