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Circolare

Circolare numero 140 del 07-11-2014

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Autonomo Valdostano “Travailleurs” (SAVT) sulle prestazioni temporanee.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con il Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs" (SAVT) per la trattenuta dei contributi associativi sulle principali prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito. Vengono disciplinati soggetti interessati, modalità di delega e revoca, percentuali di contribuzione, tempi di versamento, uso dei servizi online e profili di responsabilità. Sono inoltre indicate la durata triennale della convenzione, le condizioni di rinnovo/recesso e le istruzioni contabili con i relativi conti da utilizzare.

Convenzione INPS-SAVT per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

Convenzione INPS-SAVT per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione tra INPS e Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs" (SAVT) per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e di sostegno al reddito di natura temporanea. Vengono precisati i soggetti beneficiari, le modalità di adesione e revoca della delega, la misura dei contributi, i flussi di versamento e gli adempimenti contabili connessi.

Ambito di applicazione e prestazioni interessate

La convenzione, sottoscritta il 30 settembre 2014 e approvata con determinazione n. 80 del 06/06/2014, si fonda sull’art. 18 della legge n. 223/1991. Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni i beneficiari di:

  • trattamenti previdenziali di mobilità;
  • trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
  • trattamenti di disoccupazione speciale;
  • trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
  • sussidi per lavori socialmente utili.

Delega alla trattenuta e documentazione necessaria

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS, redatta secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal lavoratore delegante e accompagnata da copia del documento di identità.

Il codice identificativo del SAVT è "5601".

Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, comprensivi dell’autorizzazione alla ritenuta. La relativa documentazione, insieme a eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.

Revoca, nuova delega e contestazioni

La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

La revoca può essere comunicata all’Istituto dall’associato, direttamente oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’INPS. Se la comunicazione arriva direttamente dall’associato, l’Istituto acquisisce la revoca nel più breve tempo possibile e ne dà comunicazione all’associazione sindacale revocata.

Se una nuova delega viene presentata su una prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra associazione sindacale, la nuova delega produce effetti solo se è preceduta dalla revoca di quella esistente, con indicazione dell’associazione revocata. Alla revoca o alla nuova delega deve essere allegata copia del documento di identità.

In caso di contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’Istituto interrompe le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi l’associazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente percepite.

Misura del contributo e modalità di versamento

La misura del contributo deve essere indicata espressamente nell’atto di delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e in misura uniforme per tutti gli iscritti.

Il SAVT ha comunicato le seguenti percentuali:

  • 3,00% sull’indennità di disoccupazione Mini ASPI;
  • 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
  • 1,00% sui restanti trattamenti, vale a dire CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.

L’Istituto versa all’associazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.

Servizi online e comunicazioni operative

L’INPS mette a disposizione dell’associazione, tramite i servizi online e l’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali.

Attraverso la medesima applicazione l’Istituto provvede anche all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e delle eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la convenzione.

Costi del servizio e ripartizione degli oneri

L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in euro 0,80 per singola delega.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione l’associazione può recedere entro 60 giorni.

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Controversie e obblighi di rimborso

In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.

Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione che risulti soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre, in caso di controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione di iscrizione, l’associazione stipulante deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

Durata della convenzione, rinnovo, sospensione e recesso

La convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, oppure qualora l’associazione perda i requisiti prescritti dalla legge per accedere alla convenzione o intervengano disposizioni normative o regolamentari tali da rendere opportuno o necessario un nuovo testo negoziale.

L’Istituto si riserva comunque la facoltà di recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

Sede legale e istruzioni contabili

La sede legale del SAVT è indicata in Piazza Manzetti n. 2, Aosta (AO).

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti al sindacato sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25437, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
  • GPA35437, per l’accreditamento al SAVT dei contributi associativi;
  • GPA11437, per la rilevazione del debito verso il SAVT.

I pagamenti a favore dell’associazione devono essere imputati in DARE del conto GPA11437, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi, da trattenere sulle somme da versare al SAVT, devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

L’allegato n. 2 riporta i conti GPA25437, GPA35437 e GPA11437.

Punti principali

Ambito della convenzione e soggetti interessati

La convenzione, sottoscritta il 30 settembre 2014 e approvata con determinazione n. 80 del 06/06/2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi del SAVT sulle prestazioni temporanee previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. Possono aderire alla trattenuta i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI e Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e sussidi per lavori socialmente utili.

Modalità di delega, revoca e gestione delle contestazioni

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite delega trasmessa all’INPS insieme al modello di richiesta della prestazione; la delega deve essere firmata dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo del SAVT è 5601. In caso di pagamento diretto delle integrazioni salariali, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, con gli elenchi, i dati delle deleghe e conservare la documentazione, comprese revoche e nuove deleghe. Se vi è contestazione sull’effettivo rilascio della delega, l’INPS sospende le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; il sindacato restituisce le somme indebitamente percepite. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite le organizzazioni sindacali; una nuova delega su prestazione già gravata da altra delega produce effetti solo dopo la revoca di quella precedente.

Misura del contributo, versamento e servizi informatici

La delega deve indicare espressamente la misura percentuale del contributo, uguale per tutti gli iscritti. Il SAVT ha comunicato le aliquote: 3,00% sulla Mini ASPI, 0,50% sulla CIG edile ordinaria e straordinaria, 1,00% sui restanti trattamenti indicati nella circolare. L’INPS versa all’associazione gli importi trattenuti, al netto delle spese e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati annui nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. L’Istituto rende disponibili online, nell’applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi delle trattenute, i dati anagrafici, gli importi e l’elenco dei pagamenti telematici, oltre a fatture e comunicazioni relative alla convenzione.

Costi del servizio, durata e clausole di responsabilità

L’associazione deve corrispondere all’INPS un costo di servizio pari a 0,80 euro per singola delega; le variazioni annuali dei costi sono oggetto di comunicazione e l’associazione può recedere entro 60 giorni. La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo e viene esonerato da responsabilità, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione restituisce al lavoratore le somme trattenute; in controversie giudiziarie sulla validità della delega, l’associazione soccombente rimborsa l’interessato e, per le spese sostenute dall’INPS in controversie connesse ai rapporti associativi, l’associazione ristorerà l’Istituto su semplice presentazione di nota specifica. La convenzione dura tre anni dalla sottoscrizione, con richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza; l’INPS può sospendere l’efficacia o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti o situazioni pregiudizievoli o conflittuali.

Istruzioni procedurali e contabili

Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA25437 per i contributi trattenuti, GPA35437 per l’accreditamento al SAVT e GPA11437 per il debito verso il sindacato. I pagamenti all’associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11437, con eventuale saldo da riprendere nell’esercizio successivo. Il rimborso delle spese per il servizio di esazione deve essere imputato al conto GPA24042. L’allegato n. 2 riporta i conti GPA25437, GPA35437 e GPA11437.

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