Circolare numero 142 del 07-11-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.)sulle prestazioni temporanee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 tra INPS e S.N.A.L.P. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali e assistenziali elencate. Definisce modalità di delega, revoca, gestione delle contestazioni, percentuali di contribuzione, tempi di versamento all’associazione, costo del servizio e profili di responsabilità. Riporta inoltre la durata della convenzione, le condizioni di rinnovo e le istruzioni procedurali e contabili con i conti istituiti per la rilevazione delle operazioni.
Convenzione INPS-S.N.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni previdenziali
Convenzione INPS-S.N.A.L.P. per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 tra INPS e Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Pensionati (S.N.A.L.P.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 128 del 30 luglio 2014. L’atto disciplina la trattenuta dei contributi associativi su determinate prestazioni previdenziali e assistenziali, definendo soggetti interessati, modalità operative, importi, versamenti, responsabilità e istruzioni contabili.
Ambito di applicazione e prestazioni interessate
Possono versare i contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS i soggetti beneficiari di:
- trattamenti previdenziali di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;
- trattamenti di disoccupazione speciale;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La trattenuta opera dunque sulle prestazioni espressamente richiamate dalla convenzione e riguarda i contributi dovuti all’associazione sindacale dagli iscritti.
Delega all’INPS e documentazione richiesta
L’autorizzazione alla trattenuta avviene mediante trasmissione all’INPS di apposita delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega deve essere:
- sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto delegante;
- corredata da copia del documento d’identità.
Il codice identificativo del S.N.A.L.P. è indicato nel valore 5801.
Gestione delle trattenute nei casi di pagamento diretto CIG
Quando i trattamenti di integrazione salariale sono pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l’autorizzazione alle ritenute previste dall’art. 18 della legge n. 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e nuovi incarichi
Se sorge contestazione sull’effettivo rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori interessati, l’INPS cessa di operare le trattenute dal mese successivo alla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, l’associazione sindacale deve restituire ai lavoratori le somme indebitamente ricevute.
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. La revoca della delega può essere comunicata dall’associato direttamente all’INPS oppure tramite le associazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto. Quando l’INPS riceve direttamente la revoca dall’associato, provvede nel più breve tempo possibile alla sua acquisizione e ne dà comunicazione all’associazione revocata.
Qualora un’associazione presenti una nuova delega su una prestazione per la quale sia già attiva una delega a favore di altra associazione, la nuova delega produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve indicare l’associazione sindacale revocata e alla revoca o nuova delega va allegata copia del documento d’identità.
Restituzioni in caso di revoca o annullamento della prestazione
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’associazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
Misura dei contributi associativi
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale rispetto alla prestazione previdenziale, ed essere uguale per tutti gli iscritti all’associazione. Il S.N.A.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote:
- 1,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI;
- 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1,00% sui restanti trattamenti richiamati dalla circolare, e cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Versamento delle somme trattenute e costo del servizio
L’INPS versa all’associazione sindacale gli importi delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre.
L’associazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione e, a seguito di tale comunicazione, l’associazione avrà facoltà di recedere entro 60 giorni.
Servizi online e flussi informativi
L’INPS mette a disposizione dell’associazione, tramite i servizi online e l’applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig”, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle associazioni sindacali. Tramite la medesima applicazione l’Istituto invia anche le fatture relative al costo dei servizi e ogni eventuale comunicazione inerente la convenzione.
Responsabilità, esclusione di oneri e controversie
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione sindacale. L’Istituto è inoltre esonerato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente in giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nei contenziosi giudiziari relativi a questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, mediante semplice presentazione di nota specifica.
Durata della convenzione, rinnovo e poteri dell’INPS
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- per perdita, da parte dell’associazione sottoscrivente, dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula;
- in presenza di sopravvenute disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo.
L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Sede legale del S.N.A.L.P.
La sede legale dell’associazione è indicata in Largo Luigi Antonelli, 8 - 00145 Roma (RM).
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti al S.N.A.L.P. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25417, per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA35417, per l’accreditamento al S.N.A.L.P. dei contributi associativi trattenuti;
- GPA11417, per la rilevazione del debito verso il S.N.A.L.P.
I pagamenti a favore dell’associazione vanno imputati in DARE del conto GPA11417; l’eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi devono essere imputati al conto GPA24042, già esistente. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25417, GPA35417 e GPA11417.
Punti principali
Ambito della convenzione e soggetti interessati
La convenzione riguarda la riscossione dei contributi associativi S.N.A.L.P. mediante trattenuta su specifiche prestazioni erogate dall’INPS. Possono aderire i beneficiari di trattamenti di mobilità, disoccupazione ASpI, Mini ASpI, disoccupazione speciale, integrazione salariale ordinaria e straordinaria e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, autorizzazione e documentazione
La trattenuta è autorizzata mediante delega trasmessa all’INPS secondo il modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Il codice identificativo S.N.A.L.P. è 5801.
Gestione delle trattenute nei pagamenti diretti CIG
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’Istituto, insieme agli elenchi, i dati delle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l’autorizzazione alle ritenute ex art. 18 legge 223/1991. La documentazione, comprese eventuali revoche e nuove deleghe, deve essere depositata e conservata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
Contestazioni, revoche e successione delle deleghe
In caso di contestazione sul reale rilascio della delega, comunicata dal datore di lavoro o dai lavoratori, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione; l’associazione restituisce le somme indebitamente percepite. La delega si esaurisce con il pagamento della prestazione. La revoca può essere comunicata dall’associato direttamente o tramite l’associazione secondo le modalità concordate con l’Istituto. Se l’INPS riceve la revoca direttamente, la acquisisce tempestivamente e ne dà comunicazione all’associazione revocata. Una nuova delega su prestazione già coperta da altra delega produce effetti solo dopo la revoca della precedente, con indicazione dell’associazione revocata e allegata copia del documento d’identità.
Restituzioni in caso di revoca o annullamento
Se la prestazione è revocata o annullata, l’associazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo associativo.
Misura del contributo e percentuali applicate
La misura del contributo deve essere espressamente indicata nella delega, in percentuale sulla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti. Il S.N.A.L.P. ha comunicato le seguenti aliquote: 1,00% sull’indennità di disoccupazione MINI ASPI; 0,50% su CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1,00% sui restanti trattamenti indicati (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità di disoccupazione ASPI, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Versamenti all’associazione e costi del servizio
L’INPS versa all’associazione gli importi delle trattenute operate, dedotte le spese di cui all’art. 8 e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre. L’associazione corrisponde all’INPS un costo del servizio pari a € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione e l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Servizi online, fatturazione e comunicazioni
L’INPS mette a disposizione sull’applicazione online “Deleghe su disoccupazione e cig” gli elenchi dei nominativi trattenuti, con i dati anagrafici e gli importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati alle associazioni sindacali. Tramite la stessa applicazione l’Istituto invia le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.
Responsabilità, controversie e tutela dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra lavoratore e organizzazione sindacale. L’Istituto è esonerato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare al lavoratore la ritenuta; nelle controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute su presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative o regolamentari. L’Istituto può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Sede legale dell’associazione
La sede legale del S.N.A.L.P. è indicata in Largo Luigi Antonelli, 8 - 00145 Roma (RM).
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi e dei versamenti sono istituiti i conti GPA25417 per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee, GPA35417 per l’accreditamento al S.N.A.L.P. dei contributi trattenuti e GPA11417 per la rilevazione del debito verso l’associazione. I pagamenti vanno imputati in DARE del conto GPA11417, il cui saldo eventualmente residuo a fine esercizio va ripreso nel nuovo esercizio. Le spese per il servizio di esazione sono imputate al conto esistente GPA24042. Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti GPA25417, GPA35417 e GPA11417.
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