Circolare numero 145 del 07-11-2014
Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore dell'Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 tra INPS e A.L.P.A.I. per consentire ai lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria o trattamento speciale di disoccupazione di versare i contributi associativi mediante trattenuta sulla prestazione. Sono disciplinate modalità di delega, effetti, revoca, periodicità dei versamenti all’organizzazione, costi del servizio, responsabilità e ipotesi di controversie, oltre alle istruzioni contabili e alla durata della convenzione fino al 31 dicembre 2017.
Convenzione INPS-A.L.P.A.I. per trattenuta e riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
Convenzione INPS-A.L.P.A.I. per la trattenuta dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 30 settembre 2014 tra INPS e Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.), predisposta secondo il nuovo schema convenzionale approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014. L’accordo disciplina la riscossione dei contributi associativi tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola e ne definisce modalità operative, profili economici, responsabilità e aspetti contabili.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i lavoratori agricoli beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale di disoccupazione. Tali soggetti possono versare i contributi associativi a favore dell’organizzazione sindacale mediante trattenuta sulla prestazione erogata dall’INPS.
Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega, redatta secondo il modulo allegato al modello INPS di richiesta della prestazione. La delega:
- deve essere sottoscritta dal soggetto delegante;
- deve essere accompagnata da copia del documento di identità;
- vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta;
- non viene presa in considerazione se trasmessa successivamente alla domanda di prestazione.
Nelle deleghe l’organizzazione deve essere indicata con la sigla "A.L.P.A.I.". Inoltre, l’importo del contributo dovuto deve essere espressamente riportato nell’atto di delega.
Durata ed effetti della delega
La delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione.
Versamento delle trattenute e gestione dei flussi
L’INPS versa all’organizzazione l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto:
- delle spese di cui all’art. 8 della convenzione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
Il pagamento avviene con quattro mandati annuali, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Attraverso l’applicazione on line "Deleghe su disoccupazione e cig", l’Istituto mette a disposizione dell’organizzazione:
- gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i dati anagrafici e l’importo;
- l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle organizzazioni sindacali.
Mediante la stessa applicazione, l’INPS invia anche le fatture relative al costo del servizio e ogni comunicazione inerente la convenzione.
Costo del servizio
L’organizzazione si impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio di esazione, determinato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale di tale costo è oggetto di apposita comunicazione; a seguito di tale comunicazione, l’organizzazione può recedere entro 60 giorni.
Responsabilità, controversie e tutele dell’INPS
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione e alle vicende ad esso connesse. L’Istituto è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sul valido rilascio della delega, se l’organizzazione risulta soccombente nel giudizio dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, se sorgono controversie giudiziarie relative ai rapporti tra gli associati e l’organizzazione, quest’ultima si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute, dietro semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni:
- sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo delle organizzazioni sindacali;
- sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
- a seguito della perdita, da parte dell’organizzazione, dei requisiti previsti dalla legge per la stipula;
- oppure se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
L’Istituto può anche recedere unilateralmente:
- in caso di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell’organizzazione;
- in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi e dei versamenti all’A.L.P.A.I. sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25438: imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e sul trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell’A.L.P.A.I.;
- GPA11438: rilevazione del debito verso l’A.L.P.A.I., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione devono essere imputati al conto esistente GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11438, devono essere eseguiti a favore dell’organizzazione con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Sede legale dell’organizzazione
La sede legale dell’Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) è indicata in Via Galatea n. 56, 98047 Saponara (ME).
Punti principali
Oggetto della convenzione e ambito di applicazione
La convenzione, stipulata il 30 settembre 2014 secondo il nuovo schema approvato con determinazione n. 129 del 30 luglio 2014, riguarda la riscossione dei contributi associativi a favore dell’A.L.P.A.I. mediante trattenuta sulle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione e/o trattamento speciale di disoccupazione agricola spettanti ai lavoratori agricoli beneficiari.
Delega alla trattenuta e requisiti formali
L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una delega redatta sul modulo allegato alla domanda di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal delegante e accompagnata da copia del documento d’identità. Essa vale per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta e le deleghe pervenute dopo la domanda non sono prese in considerazione. L’organizzazione deve essere indicata con la sigla A.L.P.A.I., mentre l’importo del contributo deve risultare espressamente nell’atto di delega.
Effetti della delega, revoca e restituzioni
La delega esaurisce i propri effetti con il pagamento della prestazione richiesta. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute e trattenute a titolo di contributo sindacale. Nelle controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, se l’organizzazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Versamento delle somme all’Organizzazione
L’INPS versa all’A.L.P.A.I. l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, al netto delle spese di cui all’art. 8 e di eventuali somme già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento annuali nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. I versamenti devono essere eseguiti con la periodicità prevista dall’art. 6 della convenzione.
Servizi on line, fatturazione e costi del servizio
Tramite l’applicazione online "Deleghe su disoccupazione e cig", l’INPS mette a disposizione dell’organizzazione gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con dati anagrafici e importi, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati. L’Istituto invia inoltre, tramite la stessa applicazione, le fatture relative al costo dei servizi e le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione. Il costo del servizio è fissato in € 0,80 per singola delega. La variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione e l’organizzazione potrà recedere entro 60 giorni dalla stessa.
Responsabilità dell’INPS e tutela dell’Istituto
La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e organizzazione. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. L’organizzazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS delle spese sostenute in caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e organizzazione, a semplice presentazione di nota specifica.
Durata, rinnovo, sospensione e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. L’INPS può sospenderne l’efficacia in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo. L’Istituto può anche recedere unilateralmente per gravi irregolarità contributive accertate o in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Istruzioni procedurali e contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi e dei successivi versamenti all’A.L.P.A.I. sono istituiti i conti GPA25438, per l’imputazione dei contributi trattenuti su indennità ordinaria e trattamento speciale di disoccupazione agricola, e GPA11438, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione in contropartita del conto GPA35042. Gli importi per il rimborso delle spese del servizio di esazione vanno imputati al conto GPA24042. I versamenti delle somme trattenute, da registrare in DARE del conto GPA11438, devono essere effettuati secondo la periodicità prevista dalla convenzione.
Sede dell’organizzazione
La sede legale dell’Associazione Lavoratori Pensionati Autonomi Italiani (A.L.P.A.I.) è indicata in Via Galatea n. 56, 98047 Saponara (ME).
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