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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 22501 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

disconoscimento dell'agevolazione prevista dalla L. n. 947/1982, art. 1 per difetto del presupposto oggettivo: la societa' non avrebbe dimostrato che gli immobili inclusi nella base imponibile fossero utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa; questione secondaria sulla sede sociale (localizzazione dei locali) e doglianza processuale circa la preclusione dell'ufficio a far valere la carenza di strumentalita' in sede di Commissione Centrale

La decisione

il ricorso della societa' e' stato rigettato. La Commissione Tributaria Centrale ha ritenuto che la societa' non avesse fornito la prova della strumentalita' degli immobili, mentre l'Agenzia aveva documentalmente dimostrato l'assenza di collegamento tra immobili e impresa; e' stata esclusa la preclusione dell'ufficio, poiche' l'eccezione era stata gia' sollevata in primo grado e nell'appello. Condanna della ricorrente alle spese di lite (Euro 5.000,00) e segnalazione del possibile pagamento del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente

Norme richiamate

  • Legge n. 947 del 1982, art. 1

    le societa' di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 ... La base imponibile e' costituita dal patrimonio netto della societa' quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione ... Nella situazione patrimoniale e' consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorche' intestati ai soci o ad alcuno di essi

    l'agevolazione e' subordinata alla presenza del presupposto soggettivo (esistenza della societa' alla data indicata) e soprattutto del presupposto oggettivo (uso strumentale dei beni): i beni possono essere inclusi nella base imponibile solo se dimostrato il loro effettivo utilizzo strumentale nell'impresa

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, art. 56

    norma processuale sulla preclusione delle eccezioni: va verificato se l'Amministrazione abbia tempestivamente e ripetutamente sollevato l'eccezione. Nel caso di specie l'ufficio aveva gia' prospettato il difetto di strumentalita' in primo grado e in appello, per cui non e' stata riconosciuta la preclusione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza, autorizzando la quantificazione e il recupero dell'importo aggiuntivo a carico della parte perdente; il provvedimento ha trovato applicazione per la condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato complementare

Massime di principio

  • Il beneficio fiscale previsto dalla L. 947/1982 art. 1 richiede la prova, a carico del contribuente, sia della sussistenza soggettiva (esistenza della societa' alla data indicata) sia soprattutto della sussistenza oggettiva: gli immobili devono essere dimostrati come effettivamente utilizzati come beni strumentali nell'attivita' societaria.
  • Il contribuente deve conservare e produrre scritture contabili, situazioni patrimoniali e documentazione idonea a provare l'uso strumentale dei beni (contratti, fatture, registrazioni, atti notarili con riferimento all'uso), poiche' l'ufficio puo' fornire prova documentale contraria e il giudice valuta sulla base dei documenti.
  • La contestazione dell'Amministrazione relativa a presupposti di fatto o di diritto puo' essere ribadita nelle diverse fasi del giudizio se gia' sollevata; l'eccezione di preclusione puo' valere solo se l'ufficio non ha mai prospettato la specifica questione nei precedenti gradi.
  • La mera indicazione della sede sociale o la produzione di un atto che dichiari la sede in determinati locali non e' di per se' sufficiente a dimostrare la strumentalita' degli immobili: la sede costituisce elemento utile ma non decisivo rispetto all'accertamento dell'effettivo utilizzo strumentale.
  • In caso di contenzioso, attenersi a una documentazione coerente e dettagliata sull'utilizzo dei beni (es. registrazioni contabili, contratti di locazione/uso, documenti che dimostrino l'inserimento degli immobili nell'attivita' produttiva) e sollevare tempestivamente eventuali eccezioni processuali per non perdere i relativi effetti.

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